Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 11 - Competenza fondata sulla presenza del minoreCompetenza fondata sulla presenza del minore 1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'articolo 10, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il minore. 2. La competenza di cui al paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei rispettivi Stati membri di residenza abituale. InquadramentoSi tratta di una norma di chiusura – contemplata in termini sostanzialmente analoghi dall'art. 13 del Regolamento CE n. 2201/2003 – la quale, analogamente all'art. 6 della Convenzione dell'Aja del 1996, fissa la competenza dello Stato in cui si trova il minore qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale dello stesso né operi la proroga della competenza di cui all'art. 12 (Magrone, 359). Si stabilisce espressamente che il criterio di collegamento del luogo ove si trova il minore opera anche nell'ipotesi di minori rifugiati o sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei rispettivi Stati di residenza abituale. Giurisdizione fondata sulla presenza del minoreQualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'art. 10, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore. Tale criterio, stante il disposto del secondo paragrafo, trova applicazione anche rispetto ai minori rifugiati o sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei propri Paesi d'origine. Secondo parte della dottrina la norma, essendo fondata sulla mera presenza del minore sul territorio dello Stato membro e non richiedendo alcuni legame ulteriore con l'ordinamento comunitario, opererebbe anche qualora la residenza abituale del minore non sia individuabile in alcuno Stato (Magrone, 359). BibliografiaAncel-Muir Watt, La désunion europénne: le Règlement dit «Bruxelles II», in Revue critique 2001, 403; Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull’efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2004, 991; Bonomi, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2001, 298; Gademet Tallon, Le Règlement n. 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: «Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrinomiale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs», in Journ. Dr. int. 2001, 381; Giordano (-Simeone), Giurisdizione nelle controversie sulla crisi familiare nell’Unione europea nel Reg. UE n. 1111/2019, in Riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie, Milano 2022, 45 ss.; Magrone, La disciplina del diritto di visita nel regolamento (CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. internaz. priv. e proc. 2005, 339; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. prov. 2001, 376; Oberto, Il regolamento del Consiglio (Ce) 29 maggio 2000, n. 1347 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni, in Contr. e Impr. - Europa 2002, 361; Uccella, La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari: il regolamento n. 1347/2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, in Giust. civ. 2001, II, 313. |