Restituzione dei frutti civili indebitamente percepiti per i beni oggetto di revocatoria: si tratta di un debito di valuta e non di valore
23 Febbraio 2022
Con l'ordinanza n. 5495 del 18 febbraio 2022 il S.C. ribadisce il consolidato orientamento che riconosce all'azione revocatoria natura costitutiva, con conseguente qualificazione dell'obbligazione restitutoria dell'accipiens in termini di debito di valuta e non di valore. Il caso. L'ordinanza in commento definisce, con rimessione alla corte territoriale per una valutazione dei fatti secondo il principio espresso nella massima in epigrafe, una questione relativa alla debenza dei frutti civili all'esito di un'azione revocatoria esperita dal fallimento. In particolare, per quanto di rilievo in questa sede, all'esito dell'azione revocatoria esperita e relativa all'acquisto di alcuni locali di proprietà della società fallita all'epoca in bonis, gli aventi causa dall'assuntore del fallimento rivendicavano i frutti civili per il mancato godimento degli immobili oggetto della revocatoria. La questione veniva risolta in modo non uniforme in primo e secondo grado, avendo i giudici di merito operato un conteggio nel quale non era chiara la valutazione dell'azione revocatoria quale costitutiva o risarcitoria e, di conseguenza, se i frutti civili alla stessa legati fossero stati calcolati come debito di valuta o di valore. Azione revocatoria: ha natura costitutiva. Secondo l'orientamento al quale aderisce la pronuncia in commento, l'azione revocatoria fallimentare ha natura costitutiva ed il suo esercizio è espressione di un diritto meramente potestativo degli organi della procedura. Di conseguenza, uno degli effetti legati a tale qualificazione è, ad esempio, che solo la domanda giudiziale spiega effetto interruttivo della prescrizione e non già anche la diffida stragiudiziale effettuata a norma dell'art. 2943, comma 4, c.c. Azione revocatoria e restituzione frutti. Ulteriore conseguenza della qualifica dell'azione revocatoria come azione costitutiva riguarda l'obbligo di restituzione dei frutti civili, che è – in tale prospettiva – considerato un debito di valuta e come tale decorre dalla proposizione della domanda giudiziale. Secondo la giurisprudenza, infatti, tanto nei casi di cui al comma 1 dell'art. 67 l. fall., quanto in quelli di cui al comma 2 della medesima disposizione, l'atto contro il quale viene esperita l'azione è originariamente valido ed efficace, e diviene privo di effetti nei confronti della massa fallimentare soltanto a seguito dell'accoglimento della domanda, in ragione della natura costitutiva dell'azione, avente ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito. Da tale ricostruzione discende che l'obbligazione pecuniaria restitutoria nascente dalla revocatoria, in dipendenza della natura dell'atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta. Frutti civili e locazione di immobili. Con riferimento al caso di specie, ad esempio, successivamente alla dichiarazione di inefficacia delle vendite immobiliari per cui è causa consegue la condanna dell'acquirente al pagamento dei frutti civili che, a decorrere dalla data della domanda giudiziale, l'immobile compravenduto avrebbe potuto produrre se amministrato secondo l'ordinaria diligenza. Somme che ben possono essere liquidate in una somma pari al più probabile importo dei canoni che sarebbero stati mensilmente corrisposti per la locazione del medesimo immobile, maggiorato degli interessi legali. Frutti civili e situazione di buona fede. Nel caso oggetto dell'ordinanza in commento, non rileva in alcun modo la buona fede del possessore in favore del proprietario, posto che, come visto, la restituzione dei frutti civili, costituenti il corrispettivo del godimento della cosa, dà luogo ad un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico. Danno ulteriore in caso di ritardato pagamento. Diverso è, invece, il caso dell'eventuale diritto della parte vittoriosa ad ottenere il risarcimento del maggior danno per il ritardo nel pagamento. Oggetto, infatti, di uno dei motivi di ricorso accolti dal S.C. era la quantificazione delle somme riconosciute alla parte vittoriosa nell'azione revocatoria. Detta somma, infatti, era per una parte comprensiva dei frutti civili formatisi per il periodo che va dall'introduzione dell'azione revocatoria sino al passaggio in giudicato della sentenza e, dall'altra, per il periodo successivo, nel quale i detentori degli immobili agivano sine titulo. Per i frutti di tale periodo, infatti, sarebbe stata necessaria una specifica quantificazione e rivalutazione ex art. 1224, comma 2, c.c., norma a tenore della quale spetta al creditore di provare il maggior danno effettivamente subito.
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