False dichiarazioni e colpa grave dell'impresa
03 Marzo 2022
Il caso. La vicenda in esame trae origine dall'impugnazione da parte di una società che opera nel settore degli appalti pubblici di lavori del provvedimento con cui un organismo di attestazione ne ha dichiarato la decadenza dalle attestazioni SOA possedute.
In particolare, la decadenza era stata disposta in esecuzione di una delibera dell'ANAC (anch'essa oggetto di impugnazione) con la quale era stata irrogata alla società una sanzione pecuniaria e preclusa la partecipazione a procedure di appalto per quaranta giorni per aver presentato falsa documentazione – quanto meno in termini di colpa grave – ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 50 del 2016).
A sostegno delle proprie doglianze, la ricorrente deduce, nello specifico, l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave in relazione alla documentazione rivelatasi non veritiera (inerente la dichiarazione di unicità dell'incarico del direttore tecnico). L'assenza della colpa grave risiederebbe, secondo la ricostruzione offerta dalla società, nel fatto che la stessa avrebbe appreso di un secondo incarico del direttore solo a seguito di una richiesta di chiarimenti, momento in cui ha poi provveduto immediatamente alla revoca dello stesso.
Al contrario, l'ANAC ha sostenuto come la colpa grave sarebbe stata determinata nel non aver la società previsto nel contratto d'opera sottoscritto con il direttore una clausola di impegno in termini di esclusività dell'incarico e nel mancato compimento di verifiche al riguardo da parte della stessa.
La soluzione. Il Collegio ha accolto il ricorso concludendo per l'assenza in capo all'impresa dell'elemento soggettivo della colpa grave. Sul punto, il Tribunale ha chiarito che ciò che rileva non è il “falso oggettivo” insito nella mendace dichiarazione di unicità bensì solo il “falso soggettivo”, e cioè il mendacio concretamente addebitabile a colpa e/o dolo dell'operatore. Ne consegue che non può essere riconosciuta in capo alle società una forma di responsabilità oggettiva, qualora, come nel caso in esame, la dichiarazione di unicità dell'incarico si fonda su circostanze note al solo direttore tecnico e, viceversa, del tutto aliene all'impresa, che le ha recepite facendo affidamento sulla correttezza delle stesse.
Allo stesso modo, non può invocarsi a fondamento della responsabilità dell'impresa, chiarisce il Collegio, il rapporto di immedesimazione organica tra società e professionista che, come noto, rileva nei rapporti della società con l'esterno in relazione agli atti di carattere tecnico e non anche per atti di attestazione di una propria condizione professionale. |