La notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento della società
08 Marzo 2022
Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla nullità della notifica dell'istanza di fallimento di una s.r.l. Nello specifico, la società lamenta il fatto che, avendo in precedenza sempre ritirato le notificazioni indirizzate alla sua sede legale, l'Ufficiale Giudiziario non avrebbe potuto eseguire la notifica presso la casa comunale limitandosi ad attestare (senza neppure accesso in loco) l'impossibilità di compierla presso la predetta sede, ma avrebbe prima dovuto svolgere ricerche e chiedere informazioni in modo adeguato, indicandone l'esito nella relazione di notificazione. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che «l'art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non sia andata a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l'irreperibilità del destinatario; pertanto, una volta che l'ufficiale giudiziario abbia attestato l'impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale». Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. |