Codice di Procedura Civile art. 787 - Vendita di mobili 1 .

Antonio Scarpa

Vendita di mobili1.

[I]. Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite [1861, 1872 c.c.], il giudice istruttore o il professionista delegato2 [786] procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

[II]. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio [279 2].

[1] Articolo modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.

[2] Le parole « il professionista delegato » sono state sostituite alle parole « il notaio delegato » dall'art. 2 1 lett. t) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell'art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

Inquadramento

Gli artt. 784 e ss. configurano il giudizio di scioglimento delle comunioni come finalizzato non all’accertamento di diritti, quanto all’individuazione del miglior modo per dividere il patrimonio comune, rendendo soltanto eventuale la pronuncia di sentenze ove si verifichino contestazioni.

Vendita di mobili

Stante il richiamo operato dagli artt. 787 e 788 rispettivamente agli artt. 534 ss. e 570 ss. dello stesso codice, le irregolarità degli atti relativi alla vendita disposta nel giudizio di divisione previsto dall'art. 601 in tema di espropriazione dei beni indivisi devono farsi valere con la procedura dell'opposizione agli atti esecutivi. Gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita nell'ambito dello scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore sono soggetti, in particolare, al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617618, dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale (Cass. S.U., n. 18185/2013).  

Bibliografia

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