Codice Penale art. 518 octiesdecies - Confisca 1Confisca1 [I]. Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. [II]. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato. [III]. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato. [IV]. Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.
[1] Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l. 9 marzo 2022, n. 22, in vigore dal 23 marzo 2022. InquadramentoL'art. 518-duodevices c.p. regola l'applicazione dell'istituto della confisca nel caso in cui sia commesso uno dei reati di cui all'VIII bis “dei delitti contro il patrimonio culturale” ed è stato recentemente inserito all'interno del codice penale ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b), l. 9 marzo 2022, n. 22. Per un commento sulla ratio della l. n. 22/2022, entrata in vigore dal 23 marzo 2022, e sulle finalità della riforma cfr. subart. 518-bis c.p. . La ratio della disposizione si rintraccia nell'esigenza di rafforzare gli strumenti di protezione dei beni culturali. Disponendo l'applicazione obbligatoria e per equivalente della misura ablatoria, infatti, il legislatore ha assicurato una tutela più piena ed efficace e, di conseguenza, maggiormente rispondente al dettato costituzionale e alla rilevanza del bene giuridico tutelato, il patrimonio culturale. Si tratta, quindi, di un potenziamento della misura della confisca in linea con una tendenza sempre più frequente di utilizzarla in chiave sanzionatoria per il contrasto di forme di criminalità come quella organizzata o economica. Si segnala che l'ultimo comma dispone che le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi. A completamento della disciplina in materia l'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 22/2022 ha previsto, inoltre, l'applicazione dell'istituto della c.d. confisca allargata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 e ss. c.p.p. Per un approfondimento sull'istituto della confisca allargata cfr. subart. 240-bis c.p. . Ciò a conferma del giudizio di particolare disvalore e pericolosità della condotta di reato in quanto questa forma di confisca presenta come presupposto, la sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti sull'attitudine criminale e non la derivazione dei beni dall'episodio criminoso per cui la condanna è intervenuta. Qualificazione giuridicaRiguardo al dibattito sulla qualificazione giuridica della confisca cfr. sub art. 240 c.p.. Ambito di applicazione soggettivoIn merito all’ambito soggettivo di applicazione della misura l’art. 518-duodevices c.p. al comma 1 e al comma 2 dispone che la cosa da confiscare non deve appartenere a persona estranea al reato (ad es. la “vittima”, ovvero colui che ha acquistato il bene culturale o la cosa d’interesse artistico, storico ecc. credendoli veri o non provenienti da reato). Per la nozione di appartenenza della res e alla definizione di persona estranea al reato cfr. sub art. 240 c.p.. La confisca obbligatoriaIl primo ed il secondo comma dell'art. 518-duodevices c.p. dispongono la c.d. confisca obbligatoria: il giudice non può valutare discrezionalmente l'opportunità di procedere all'applicazione della misura ablatoria, ma vi deve procedere obbligatoriamente. Per approfondimenti sull'istituto della confisca obbligatoria cfr. subart. 240 c.p.. I presupposti per l'operatività della misura di cui al comma 1 sono i seguenti: - la definizione del procedimento penale relativo alla commissione del delitto di uscita o esportazione illecite di beni culturali ex art. 518-undecies c.p.; - la res da confiscare deve costituire l'oggetto del reato ovvero deve trattarsi di beni culturali, delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o delle altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali. Per la nozione di beni culturali cfr. subart. 518-bis c.p., mentre per quella di cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali subart. 518-undecies c.p.; - la res da confiscare non deve appartenere a persona estranea al reato. Nel caso in cui intervenga l'estinzione del reato per una qualsiasi ragione, il giudice procede, rectius provvede, a norma dell'articolo 666 c.p.p. La dottrina ha rilevato che sebbene la norma non lo precisi, il giudicante, per adottare la misura dovrà effettuare una delibazione di merito che, secondo recente giurisprudenza, potrebbe doversi spingere sino all'elemento soggettivo. La disposizione, inoltre, chiarisce le modalità attraverso le quali la confisca deve aver luogo, ovvero in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Nella sua struttura, pertanto, la norma assimila i beni culturali alle cose oggetto di contrabbando. I presupposti della misura di cui al comma 2, che ha un perimetro di operatività più ampio rispetto a quella di cui al comma 2, sono i seguenti: - la definizione del procedimento nell'ambito del quale viene disposta (sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti); - il summenzionato procedimento è relativo ad uno qualsiasi dei delitti previsti dal titolo VIII bis “dei delitti contro il patrimonio culturale” ; - la res da confiscare deve consistere nelle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e quelle che ne costituiscono nel prodotto, nel profitto o nel prezzo. Per le nozione di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, di prodotto, di profitto o di prezzo. cfr. subart. 240 c.p. e 322-ter c.p.; - la res da confiscare non deve appartenere a persona estranea al reato. In merito all'applicazione in generale delle discipline speciali di confisca la giurisprudenza ha osservato che la specialità della previsione non esclude l'applicazione delle norme generali contenute nell'art. 240, nella parte in cui non risulti una regolamentazione in deroga: la deroga, anche in più punti, delle regole generali dell'art. 240 c.p., che caratterizza le confische previste da disposizioni speciali, non vale, infatti, a rendere la misura completamente autonoma dalla disciplina generale, sulla quale si innesta, e che resta applicabile nei punti non disciplinati dalle norme speciali (Cass. S.U., n. 9/1999). La confisca per equivalenteLa disciplina di cui al secondo comma è completata dal terzo che sancisce la confisca per equivalente quando non è possibile procedere a quella obbligatoria. In questa ipotesi la misura ablatoria ha ad oggetto il denaro, i beni o le altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato. A differenza di quella disciplinata dall'art. 240 c.p., pertanto, non ha ad oggetto solo le cose che hanno una diretta attinenza con il reato commesso. La misura ha una valenza prevalentemente afflittiva nei confronti del reo, perché è volta a privarlo delle utilità derivanti dalla commissione del delitto. Per approfondimenti sull'istituto della confisca per equivalente cfr. sub art. 240 e 322-ter c.p.. Profili processualiCfr. sub art. 240, 240-bis e 322-ter. |