Sull'interpretazione dell'art. 97-bis del Codice
07 Aprile 2022
Le operazioni descritte dall'art. 97, comma 2-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 sono funzionali esclusivamente alla determinazione della soglia aritmetica di anomalia da utilizzare per la individuazione delle offerte anormalmente basse, da sottoporre alla verifica di «congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta» (come imposto dal precedente comma 1 della medesima disposizione), senza determinare la definitiva esclusione dalla gara delle offerte accantonate nella fase del calcolo della soglia.
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