Sul cumulo alla rinfusa nel settore dei beni culturali

Redazione Scientifica
07 Aprile 2022

Relativamente ai consorzi stabili, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 50 del 2016, il meccanismo del c.d. cumulo alla rinfusa non può operare negli appalti del settore dei beni culturali...

Relativamente ai consorzi stabili, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 50 del 2016, il meccanismo del c.d. cumulo alla rinfusa non può operare negli appalti del settore dei beni culturali, essendo necessario in tale materia che le imprese indicate come esecutrici siano autonomamente qualificate ad eseguire i lavori (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 22 gennaio 2021, n. 49).

Vale a tal fine la specialità della disciplina riguardante i lavori nella materia predetta, in cui si richiede il possesso dei requisiti in capo all'impresa consorziata designata per eseguire i lavori.

La finalità di tale disciplina è quella di evitare che l'intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall'esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione.

Si tratta di un profilo che attiene alla funzione di tutela dei beni culturali, che giustifica, sul piano della comparazione dei valori, anche una limitazione della regola della concorrenzialità, con il suo portato del favor partecipationis (Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2019, n. 403, cit.).

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