Regime di sospensione “Covid 19” ex art. 83 D.L. 18/2020 e azione revocatoria fallimentare

La Redazione
08 Aprile 2022

Il Tribunale di Napoli nord ha affermato la non applicabilità della sospensione ai sensi dell'art. 83, comma 2, D.L. 18/2020 al termine triennale di proposizione dell'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 69 bis l.fall., nell'ipotesi in cui il dirigente del Tribunale abbia adottato i provvedimenti organizzativi di cui al comma 7 del medesimo art. 83.

Il Tribunale di Napoli nord ha affermato la non applicabilità della sospensione ai sensi dell'art. 83, comma 2, D.L. 18/2020 al termine triennale di proposizione dell'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 69 bis l.fall., nell'ipotesi in cui il dirigente del Tribunale abbia adottato i provvedimenti organizzativi di cui al comma 7 del medesimo art. 83.

L'inapplicabilità al caso di specie del comma 2 dell'art. 83 appare confermata dal fatto che la medesima norma, al comma 8, si preoccupa di disciplinare espressamente e specificamente l'ipotesi della decorrenza dei termini sostanziali di decadenza e prescrizione, disponendo espressamente che “per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”. (provv. segnalato dall'Avv. V. M. Buco).

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