Computo in sede di divisione dei frutti civili dell'immobile detenuto in via esclusiva da uno dei coniugi

Rosaria Giordano

1. Bussole di inquadramento

La comunione legale dei beni tra coniugi

In conseguenza della scelta del regime patrimoniale della comunione legale dei beni, l'autonomia riconosciuta al singolo coniuge nella libera destinazione dei redditi di lavoro e dei frutti ricavati dai beni individuali trova un limite nel dovere di contribuzione tra i coniugi di cui agli 'artt. 143, comma 3, e 148 c.c.

Nel momento dello scioglimento della comunione, trattandosi di una comunione “senza quote”, l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in parti uguali (art. 194 c.c.) indipendentemente dalla misura della partecipazione e dall'entità degli apporti di ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio comune, senza possibilità di prova di un diverso apporto economico da parte di ciascuno di essi (ad esempio, ai fini dell'acquisto di un bene in comunione), non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l'eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice (art. 1101 c.c.) superabile mediante prova del contrario (v. Cass., n. 11467/2003).

Al momento della cessazione del vincolo coniugale, la valutazione dei beni ricadenti nella comunione, specie quando costituita e alimentata con l'apporto solidaristico prevalente di uno dei coniugi, in vista della loro divisione in parti uguali, è un fatto rilevante ai fini della determinazione dell'assetto patrimoniale tra le parti nella fase post-coniugale.

Presupposti dello scioglimento della comunione

La comunione legale tra coniugi si scioglie nelle ipotesi indicate dall'art. 191 c.c.

In particolare, si tratta di assenza, morte presunta, annullamento del matrimonio, divorzio, separazione personale, mutamento convenzionale del regime patrimoniale, separazione giudiziale dei beni, fallimento di uno dei coniugi e, dunque, nella maggior parte dei casi di eventi che incidono sul vincolo coniugale, attenuandolo o sciogliendolo.

In passato si riteneva che, invece, l'emanazione dell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. non fosse suscettibile di incidere sul regime patrimoniale dei coniugi.

Il quadro normativo è stato profondamente modificato con l'entrata in vigore della l. n. 55/2015 il cui art. 2 è intervenuto sull'art. 191 c.c. che, oggi, prevede espressamente che l'ordinanza con la quale il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, determina lo scioglimento della comunione. Analogamente, in caso di separazione consensuale, è previsto che detto scioglimento avvenga alla data di sottoscrizione del verbale, purché lo stesso sia omologato.

La norma precisa inoltre che l'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione, a margine dell'atto di matrimonio.

Effetti dello scioglimento della comunione

Lo scioglimento della comunione legale non determina anche la divisione dei beni ma solo la sopravvenuta mancanza di operatività del regime di comunione legale, con riferimento, pertanto, agli acquisti che i coniugi effettueranno in futuro. I beni, che costituivano oggetto di comunione legale, continuano ad essere comuni, con l'assoggettamento al regime della comunione ordinaria exartt. 1100 ss. c.c.

Pertanto, una volta avvenuto lo scioglimento della comunione legale, ciascun coniuge può, liberamente e separatamente, alienare la propria quota di ogni singolo cespite, che ne faceva parte, essendo venuta meno l'esigenza di tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei (Cass., n. 8803/2017). Lo scioglimento della comunione determina l'ulteriore effetto dell'ingresso nel patrimonio comune dei beni oggetto di comunione de residuo.

Al fine di ottenere la concreta divisione dei beni i coniugi dovranno avvalersi, intervenuto lo scioglimento della comunione, della facoltà di richiedere la stessa ai sensi degli artt. 194 ss. c.c.

La concreta divisione dei beni facenti parte della comunione

Allo scioglimento della comunione segue la fase (eventuale) della divisione, che si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo ed il passivo, come prevede l'art. 194 c.c. (Cass., n. 33546/2018). La divisione dei beni può essere effettuata in forma contrattuale, ovvero giudizialmente (in mancanza di specifica normativa ad hoc, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le previsioni generali di cui agli artt. 713 ss. c.c.).

La divisione richiede che si sia già verificata una causa di scioglimento della comunione. La giurisprudenza, in precedenza, con riferimento al giudicato sulla separazione personale, riteneva che detto scioglimento rappresentasse presupposto processuale e, quindi, dovesse essersi già verificato al momento della proposizione della domanda divisionale (Cass., n. 4351/2003; Cass., n. 9325/1998). Successivamente, esso è stato qualificato come condizione dell'azione: la causa di scioglimento (e, nella specie, il giudicato sulla separazione personale) potrebbe dunque intervenire anche nel corso del giudizio di divisione, purché prima della decisione, pena l'improcedibilità della domanda (Cass., n. 4757/2010).

La divisione può riguardare singoli beni, ovvero tutti quelli compresi nella comunione. Ne consegue che il convenuto, in via riconvenzionale, potrà estendere l'ambito del giudizio oltre quello individuato dall'attore, che avesse inteso chiedere la divisione solo di alcuni beni e non di altri.

Restituzione pro quota dei frutti del bene comune goduto da uno solo dei coniugi

Questione non infrequente è quella del godimento di un immobile in comunione, ad esempio ai fini dell'esercizio dell'attività professionale, da parte di uno solo dei coniugi.

Dibattuta è in particolare l'individuazione del momento nel quale sorge il diritto, sciolta la comunione dei beni, dell'altro coniuge alla restituzione della propria percentuale del 50% del valore locatizio dell'immobile da parte del coniuge che lo ha utilizzato in via esclusiva.

2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali

Domanda
A partire da quale momento possono essere chiesti all'altro coniuge la metà dei frutti del bene nella disponibilità esclusiva dello stesso?

Dalla proposizione della domanda di divisione sono dovuti la metà dei frutti di un bene in comunione nel possesso di un solo coniuge

La S.C. ha precisato che a fronte dello scioglimento della comunione legale, ciascun coniuge può domandare la divisione del patrimonio comune, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti agli artt. 192 e 194 c.c. e il coniuge rimasto nel possesso esclusivo dei beni fruttiferi già appartenenti alla comunione legale è tenuto, in base ai principi generali (art. 820, comma 3, c.c.), al pagamento in favore dell'altro coniuge, del corrispettivo pro quota di tale godimento, quali frutti spettanti ex lege, a prescindere da comportamenti leciti o illeciti altrui. Tali frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto (art. 821, comma 3, c.c.), a far data dalla domanda di divisione, quale momento d'insorgenza del debito di restituzione (pro quota) del bene medesimo (art. 1148) (Cass., n. 10896/2005).

Con più specifico riguardo alla fattispecie, Cass., n. 9845/2012 ha chiarito poi che, in tema di divisione della comunione legale tra coniugi, da effettuarsi secondo i criteri di cui agli artt. 192 e 194 c.c., la determinazione del periodo per il quale spetta il corrispettivo dovuto con riguardo al mancato godimento della quota di pertinenza del bene immobile fruttifero decorre, ai sensi dell'art. 1148 c.c., dalla data di proposizione della domanda di divisione, quale momento d'insorgenza del debito di restituzione (pro quota) in capo al possessore di buona fede in senso oggettivo.

3. Azioni processuali

Funzione e natura del giudizio

Dopo lo scioglimento della comunione ciascun coniuge può promuovere il giudizio di divisione del patrimonio in comunione legale, con atto di citazione dinanzi al Tribunale competente; nel giudizio una volta detratti i debiti comuni verso terzi, compensati i reciproci rapporti debito-credito tra i coniugi, effettuati i rimborsi exartt. 192-193 c.c., si devono formare sul patrimonio che residua due lotti di pari valore, ognuno dei quali dovrà essere attribuito a un coniuge.

Nel giudizio di divisione trovano applicazione analogica le norme di cui agli artt. 713 ss., dettate per lo scioglimento della comunione ereditaria.

Aspetti preliminari

Mediazione obbligatoria

Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 le cause di divisione sono assoggettate a mediazione obbligatoria.

Pertanto, il coniuge interessato alla divisione concreta dei beni che erano oggetto della comunione legale deve incardinare previamente il procedimento di mediazione dinanzi all'organismo competente.

Se l'altro coniuge non compare, pur ivi ritualmente evocato, il tentativo deve considerarsi assolto e la controversia in sede giudiziale può essere incardinata.

Se invece l'altro coniuge compare, con l'assistenza del proprio avvocato, dinanzi al mediatore, quest'ultimo potrebbe, anche a seguito dell'espletamento di una CTU sul valore del compendio “comune”, riuscire a procurare la conciliazione delle parti sulla suddivisione dei beni e i relativi conguagli.

Sarà così redatto il relativo verbale che, corredato delle sottoscrizioni autenticate dagli avvocati delle parti, costituisce titolo per l'esecuzione forzata.

A seguito della sentenza della Corte cost. n. 11/2022 le parti con i requisiti di reddito di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002 possono accedere al patrocinio a spese dello stato anche per la fase del procedimento dinanzi all'organismo di mediazione.

Competenza

È competente il foro di residenza dei coniugi se ancora conviventi al momento di scioglimento della comunione.

Qualora la comunione legale si sia invece sciolta – come nella fattispecie in esame – per una causa che presuppone la cessazione della convivenza (separazione o divorzio) trovano applicazione gli ordinari criteri di collegamento della competenza per territorio enunciati dagli artt. 19-20 c.p.c.

Legittimazione

Legittimati a proporre l'azione sono entrambi i coniugi.

Profili di merito

Onere della prova

In virtù delle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova desumibili dall'art. 2697 c.c. è il coniuge che richiede, nell'ambito del giudizio di divisione, la restituzione, dal momento della domanda, della metà dei frutti civili ritraibili dal bene in comunione a dover dimostrare sia che il bene è stato nel godimento esclusivo dell'altro coniuge sia il valore locativo di mercato dello stesso nel periodo di riferimento.

Nei casi più complessi, a fronte di specifiche contestazioni del coniuge convenuto, il giudice può disporre CTU per l'accertamento del valore locativo.

Contenuto dell'atto introduttivo

L'atto di citazione deve contenere la generalità della parte e del suo difensore, compresa l'indicazione del codice fiscale di entrambi, e del numero di fax e di posta elettronica certificata del difensore presso cui la parte deve eleggere domicilio, nel Comune ove ha sede il giudice adito, conferendogli con atto separato la procura alla lite, la quale, va sottoscritta dall'attore e dal difensore che deve autenticarne la sottoscrizione.

4. Conclusioni

Lo scioglimento della comunione legale non determina anche la divisione dei beni ma solo la sopravvenuta mancanza di operatività del regime di comunione legale, con riferimento, pertanto, agli acquisti che i coniugi effettueranno in futuro. I beni, che costituivano oggetto di comunione legale, continuano ad essere comuni, con l'assoggettamento al regime della comunione ordinaria exartt. 1100 ss. c.c.

Allo scioglimento della comunione segue la fase (eventuale) della divisione, che si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo ed il passivo, come prevede l'art. 194 c.c.

A tal fine nel giudizio di divisione potranno essere veicolate domande “reciproche” dei coniugi afferenti rimborsi e restituzioni, tra le quali rientra quella volta ad ottenere – ai fini del riparto in sede divisionale – la metà dei frutti civili dell'immobile (salvo si tratti della casa coniugale assegnata in sede di separazione) in godimento esclusivo di uno solo dei coniugi.

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