Comunione de residuo e interessi su titoli1. Bussole di inquadramentoLa c.d. comunione de residuo La comunione de residuo o differita ed eventuale, exartt. 177, lett. b) e c), e 178 c.c., si costituisce su alcuni beni (in particolare, i frutti dei beni propri, i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge ed i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e degli incrementi di impresa, pur costituita precedentemente), solo se ancora esistenti al momento dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi (cfr. Cass., n. 18456/2005, secondo cui i beni, ancorché immobili, acquistati da uno dei coniugi, e destinati all'esercizio, da parte sua, di una impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione de residuo, sicché gli stessi divengono oggetto di comunione, se e nei limiti in cui sussistano al momento dello scioglimento della stessa ed è inapplicabile riguardo a questi la disciplina di cui all'art. 179, comma 2, c.c. che consente l'esclusione di immobili e di mobili registrati dalla comunione, purché all'atto di acquisto abbia partecipato anche il coniuge non acquirente che, a sua volta, abbia rilasciato una dichiarazione di assenso ai fini della esclusione). Dunque, ciascun coniuge vanta nei confronti dell'altro il diritto ad ottenere la metà del residuo. La natura della comunione de residuo La predetta questione è tradizionalmente oggetto di dibattito, come ha evidenziato la Corte di Cassazione, infatti, in un'ampia ordinanza di rimessione della questione stessa al Primo Presidente, ai fini dell'assegnazione alle Sezioni Unite Più in particolare, secondo una prima impostazione interpretativa, quando i relativi beni sono percepiti dal coniuge ovvero si trovano nel suo patrimonio al momento dello scioglimento della comunione legale, l'altro vanterebbe su di essi un vero e proprio diritto di natura reale, sicché si instaurerebbe un regime di comunione ordinaria. Per un'altra posizione, invece, la natura dei diritti da riconoscersi in capo ai coniugi sui beni ricompresi nella c.d. comunione de residuo sarebbe meramente obbligatoria. In accordo, infine, con una posizione “intermedia”, per i beni di cui all'art. 177, lett. b) e c), c.c., potrebbe configurarsi un diritto di natura reale, mentre per quelli indicati dall'art. 178 c.c. un diritto di natura obbligatoria. Pertanto, la Seconda Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla natura – reale ovvero obbligatoria – dei diritti da riconoscersi in capo ai coniugi sui beni ricompresi nella cd. comunione de residuo (Cass. II, n. 28872/2021). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione con una recentissima sentenza (Cass. S.U., n. 15889/2022) hanno risolto la questione nel secondo senso, affermando la natura creditizia del diritto dell'altro coniuge sui beni facenti parte della comunione de residuo. In tale prospettiva, le Sezioni Unite, in relazione alla fattispecie demandata alla decisione delle stesse, hanno affermato che nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Devono essere computate anche le passività che riguardano i beni oggetto di divisione?
Nella divisione dei beni della comunione legale rientra sia l'attivo che il passivo L'art. 194 c.c., che regola il criterio divisionale della comunione legale, risponde al principio per cui lo stesso concetto di comunione de residuo non può avere riguardo ai beni destinati a confluirvi senza avere contemporaneamente riguardo alle passività che gravano su quei beni, anche solo in virtù della garanzia generica ex art. 2740 c.c. (Cass., n. 4186/2018).
Domanda
Nella comunione de residuo ricadono anche i frutti dei beni personali in corso di maturazione?
Orientamento della Corte di cassazione I frutti dei beni personali dei coniugi in corso di maturazione non ricadono nella comunione de residuo In una fattispecie nella quale al momento dello scioglimento della comunione coniugale gli interessi su buoni postali in proprietà esclusiva di uno degli stessi erano ancora in corso di maturazione, quindi non percepiti, la Corte di cassazione ha escluso che gli stessi rientrassero nella comunione de residuo (Cass. I, n. 1429/2018). La Corte è pervenuta a tale conclusione facendo leva sulla stessa formulazione letterale dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. b), c.c. secondo cui costituiscono oggetto della comunione legale dei beni dei coniugi, «i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, se percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione». In sostanza, con un principio che opera per qualsivoglia tipo di frutto civile dei beni di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, la necessaria percezione al momento dello scioglimento della comunione legale esclude possa rientrare nella comunione c.d. de residuo. Orientamenti di merito Buoni postali I buoni postali non sono frutti o proventi percepiti e non consumati, differentemente dal saldo attivo di un conto corrente che rientra ex art. 177 c.c. nella comunione de residuo, ma beni mobili, sussumibili nella categoria dei prodotti finanziari. Attraverso l'acquisto del buono, infatti, i coniugi effettuano un investimento del denaro nella loro disponibilità, trasformandolo in un bene durevole che incrementa il loro patrimonio familiare. Alla fattispecie deve quindi applicarsi l'art. 177, comma 1, c.c., il quale stabilisce che costituiscono oggetto di comunione «gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali» (App. Catania, 13 novembre 2014). Certificati di deposito I certificati di deposito sottoscritti con i proventi della propria attività separata da un coniuge in regime di comunione legale costituiscono oggetto della comunione solo se, allo scioglimento della stessa, la somma riscossa non sia stata consumata (cd. comunione de residuo: Trib. Cagliari, 6 dicembre 2008). 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio L'azione disciplinata dall'art. 178 c.c. è finalizzata ad ottenere la condanna al pagamento del valore del 50% dei beni della comunione de residuo. La causa è soggetta al rito ordinario di cognizione e si incardina con atto di citazione davanti al Tribunale. In alternativa, rientrando nella competenza del Tribunale in composizione monocratico, può essere promossa nelle forme del procedimento sommario di cognizione. Aspetti preliminari Competenza È competente il foro di residenza dei coniugi se ancora conviventi al momento di scioglimento della comunione. Qualora la comunione legale si sia invece sciolta – come nella fattispecie in esame – per una causa che presuppone la cessazione della convivenza (separazione o divorzio) trovano applicazione gli ordinari criteri di collegamento della competenza per territorio enunciati dagli artt. 19-20 c.p.c. Legittimazione Legittimato a proporre l'azione è il coniuge che richiede la condanna al pagamento in proprio favore della metà del valore dei beni facenti parte della comunione c.d. de residuo. Termine di prescrizione La Corte di cassazione ha precisato, in una recente decisione, che la prescrizione del diritto di credito volto ad ottenere la metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" non è sospesa durante la separazione personale, poiché non è configurabile alcuna riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, essendo oramai conclamata la crisi della coppia e cessata la convivenza, a seguito dell'esperimento delle relative azioni, con la conseguenza che la prescrizione del menzionato credito comincia a decorrere dal momento in cui si scioglie la comunione legale per effetto della separazione (e, dunque, da quando il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione, davanti al medesimo presidente, del processo verbale di separazione consensuale, poi omologato: Cass. I, n. 32212/2022). Atti di parte Contenuto dell'atto introduttivo L'atto di citazione (nel caso ove l'azione venga promossa nelle forme del rito ordinario di cognizione) o il ricorso (se la causa è promossa nelle forme del procedimento sommario di cognizione) deve contenere la generalità della parte e del suo difensore, compresa l'indicazione del codice fiscale di entrambi, e del numero di fax e di posta elettronica certificata del difensore presso cui la parte deve eleggere domicilio, nel Comune ove ha sede il giudice adito, conferendogli con atto separato la procura alla lite, la quale, va sottoscritta dall'attore e dal difensore che deve autenticarne la sottoscrizione. Profili di merito Onere della prova In virtù delle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova ritraibili dall'art. 2697 c.c. è il coniuge che agisce in giudizio a dover dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, ovvero la sussistenza di frutti e proventi dell'attività separata dell'altro coniuge, al momento dello scioglimento della comunione, al fine di conseguirne la metà. Come ha chiarito la S.C. tale prova deve avere ad oggetto esclusivamente la quantificazione dei frutti e proventi percepiti e residuati al momento dello scioglimento della comunione. In omaggio al principio di c.d. vicinanza della prova, tuttavia, il coniuge che propone la domanda potrebbe allegare fatti che inducono a presumere la sussistenza di beni dell'altro che rientrerebbero nella comunione de residuo e chiedere ed ottenere dall'autorità giudiziaria un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'altro coniuge per la produzione della relativa documentazione (ad esempio, quella relativa a conti di deposito, buoni postali, titoli di Stato o di altra natura intestati al convenuto). In generale, il mancato rispetto dell'ordine di esibizione costituisce argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. a favore della parte che lo richiede. 4. ConclusioniLa comunione de residuo o differita ed eventuale, exartt. 177, lett. b) e c), e 178 c.c., si costituisce su beni (i frutti dei beni propri, i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge ed i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e degli incrementi di impresa, pur costituita precedentemente), solo se ancora esistenti al momento dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi. In particolare, il coniuge vanta nei confronti dell'altro il diritto di ottenere la metà del residuo. Poiché è necessario che i frutti siano percepiti al momento della cessazione della comunione, la S.C. esclude che possano rientrare nell'oggetto della comunione de residuo titoli o buoni postali fruttiferi non ancora scaduti in detta data. |