Addebito della separazione per mobbing familiare (o violenza psicologica)1. Bussole di inquadramentoPresupposti e conseguenze dell'addebito della separazione Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio. Detto presupposto è peraltro necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno ‒ o di entrambi ‒ i coniugi. L'onere probatorio che grava sulla richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno ‒ o entrambi ‒ i coniugi, quanto che sussista un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo». Ne derivano da un lato la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante – della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 5061/2006; Trib. Milano 16 ottobre 2014, n. 12147; Trib. Cassino, 8 maggio 2014; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281). In caso di mancato assolvimento di tale duplice onere probatorio, la richiesta di addebito dovrà essere rigettata. In favore del coniuge destinatario della pronuncia di addebito non può essere disposto un assegno di mantenimento, ma solo, in caso di bisogno, un assegno alimentare a carico dell'altro coniuge. Sebbene di norma la separazione, a differenza del divorzio, non incida sui diritti successori, il coniuge cui è stata addebitata la separazione perde ogni diritto sull'eredità dell'altro. Il mobbing familiare Con tale espressione sono indicati tutti quei comportamenti denigratori nei confronti del coniuge tali da annullare la personalità e ridurre l'autostima della vittima. I fatti continui e reiterati dai quali scaturiscono vessazioni soprattutto a livello psicologico, che portano il soggetto che li subisce a sminuire la propria personalità e ad annullare la propria autostima tanto da porsi in netta sottomissione con l'autore. Dai semplici apprezzamenti negativi sulla capacità gestionale del ménage familiare alla costante denigrazione della personalità della vittima delineano i caratteri del mobbing familiare e del suo obiettivo volto alla distruzione della personalità del partner. Così, ad esempio, dai semplici apprezzamenti negativi sulle capacità di gestione del menage familiare, si passa alla costante denigrazione dell'aspetto fisico, delle capacità del coniuge, alla sistematica demolizione dell'integrità della personalità mediante l'insulto, il rifiuto di ogni apprezzamento e così via, in un costante “crescendo”. Il mobbing coniugale consiste in un autentico disegno posto in essere al fine di operare una vera e propria distruzione della personalità del partner che cade in uno stato di depressione indotta dal mobber (dai suoi comportamenti), nella quale la perdita completa dell'autostima e l'annullamento della personalità sono, spesso, lo strumento per indurre l'allontanamento volontario della vittima. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
In che cosa si sostanzia il mobbing in ambito familiare?
Orientamento dominante Dal mobbing in ambito lavorativo a quello familiare In via generale il mobbing, secondo la nozione emersa dapprima in relazione all'ambito lavorativo, si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili (illeciti o anche leciti se considerati singolarmente) che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità (v., tra le altre, Cass. lav., 18093/2013; Cass. lav., n. 3785/2009). Nella pronuncia cardine che si è occupata della problematica (Cass. I, n. 13984/2014), la Corte di cassazione ha fornito fondamentali precisazioni per delineare la configurabilità e il significato dell'espressione mobbing familiare. La S.C. ha tratto le mosse dal presupposto per il quale la nozione di mobbing è particolarmente utile per fotografare quelle situazioni patologiche che possono sorgere in presenza di un dislivello tra gli antagonisti, dove la vittima si trova in posizione di costante inferiorità rispetto ad un'altra o ad altre persone, e ciò spiega perché è con riferimento ai rapporti di lavoro che quella nozione è stata elaborata ed ha avuto applicazione. La problematicità, quindi, nel fare riferimento al mobbing in ambito familiare risiede dunque nella circostanza che in tale settore vige, invece, il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi (art. 3 Cost.). Secondo la S.C. la nozione di mobbing in materia familiare è utile in campo sociologico, ma in ambito giuridico assume un rilievo meramente descrittivo, in quanto non scalfisce il principio che l'addebito della separazione richiede pur sempre la rigorosa prova sia del compimento da parte del coniuge di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio – quelli tipici previsti dall'art. 143 c.c., e quelli posti a tutela della personalità individuale di ciascun coniuge in quanto singolo e membro della formazione sociale familiare exartt. 2 e 29 Cost. ‒ sia del nesso di causalità tra gli stessi atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli (v., tra le tante, Cass. n. 25843/2013; n. 2059/2012; n. 14840/2006). Resta fermo il principio secondo cui il rispetto della dignità e della personalità dei coniugi assurge a diritto inviolabile la cui violazione può rilevare come fatto generatore di responsabilità aquiliana (v. Cass. n. 5652/2012; n. 9801/2005) anche in mancanza di una pronuncia di addebito della separazione (v. Cass. n. 18853/2011). Orientamenti di merito Sulle condotte denigratorie nei confronti del coniuge La continua denigrazione di un coniuge da parte dell'altro, integrando il c.d. “mobbing”, può comportare l'addebito della separazione al coniuge responsabile di tali abusi (Trib. Napoli, 27 settembre 2007). Il mobbing coniugale può sostanziarsi in un comportamento, in pubblico, del coniuge offensivo ed ingiurioso nei confronti dell'altro coniuge, sia in violazione delle regole di riservatezza, e sia, soprattutto, in riferimento ai doveri di fedeltà, correttezza e rispetto derivanti dal matrimonio, condotta ancor più grave se accompagnata dalle insistenti pressioni (“mobbing”) con cui il coniuge stesso invita reiteratamente l'altro ad andarsene di casa (App. Torino, 21 febbraio 2000). Deve essere addebitata la separazione al coniuge che si sia reso colpevole di numerosi atteggiamenti ostili nei confronti dell'altro, rendendo di fatto intollerabile la convivenza (Trib. Milano n. 4669/2015). 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio La domanda di addebito deve essere proposta nel ricorso (o nella memoria di costituzione) nel procedimento di separazione giudiziale. Dall'accoglimento della domanda derivano rilevanti conseguenze sul piano economico, in danno del coniuge cui è ascrivibile la “colpa” della rottura dell'armonia familiare. In particolare, il coniuge al quale è addebitata la separazione perde il diritto al contributo per il mantenimento, ossia un assegno che gli consenta di conservare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ex art. 156, comma 1, c.c. (salva la possibilità di ottenere un assegno alimentare per il soddisfacimento dei meri bisogni primari quando versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento). Inoltre, il coniuge cui la separazione è stata addebitata perde qualsiasi aspettativa successoria nei confronti dell'altro coniuge (mentre in mancanza di addebito al coniuge separato spettano gli stessi diritti successori del coniuge non separato). Aspetti preliminari Autonomia e proponibilità della domanda di addebito La domanda di addebito è autonoma rispetto a quella di separazione e va pertanto proposta espressamente. Tuttavia, per evitare la conflittualità tra i coniugi sin dalla fase preliminare che potrebbe condurre ad una conciliazione degli stessi dinanzi al Presidente, dopo la riforma realizzata dal d.l. n. 35/2005, conv., con modif., in l. n. 80/2005, è possibile introdurre la domanda di addebito in un momento successivo a quello della proposizione del ricorso, ossia in sede di memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. (cfr. Cass., n. 1278/2014). Quindi entrambi i coniugi potranno scegliere di attendere l'esito della fase presidenziale per poi decidere se “aggravare” il contenzioso in essere con la domanda di addebito. Questo assetto è stato modificato, tuttavia, a seguito dell'esercizio della delega contenuta nell'art. 1, comma 23, della l. n. 206/2021, che con gli artt. 473-bis c.p.c. e ss. ha previsto – per i procedimenti promossi dalla data del 28 febbraio 2023 – che i giudizi di separazione e divorzio siano strutturati non più in modo bifasico, sicché tutte le domande andranno veicolate nei ricorsi introduttivi, salva solo una limitata possibilità di emendatio negli atti antecedenti alla prima udienza. Legittimazione Ciascun coniuge (e anche entrambi nello stesso giudizio, per la stessa o diverse cause) può proporre domanda di addebito della separazione. Atti di parte Contenuto del ricorso Il ricorso deve contenere le generalità del ricorrente e del suo difensore, compresa l'indicazione del codice fiscale di entrambi, e del numero di fax e di posta elettronica certificata del difensore presso cui la parte deve eleggere domicilio, nel Comune ove ha sede il giudice adito, conferendogli con atto separato la procura alla lite, la quale, va sottoscritta dal ricorrente e dal difensore che deve autenticarne la sottoscrizione. Profili di merito Onere della prova Come ha chiarito la S.C., nell'ipotesi di comportamenti persecutori e prevaricatori di un coniuge verso l'altro, che solo a livello descrittivo possono essere ricondotti alla nozione di c.d. mobbing familiare, resta fermo, almeno ai fini dell'addebito della separazione, l'onere del coniuge che si ritiene vittima di tali comportamenti di dimostrare tanto la sussistenza degli stessi quanto l'incidenza causale che gli stessi hanno avuto nel compromettere un rapporto tra coniugi in precedenza armonioso. Richieste istruttorie Nell'ipotesi di contestazione dei comportamenti prevaricatori, tale circostanza dovrà essere puntualmente dimostrata dal ricorrente sia mediante la produzione di documenti, che con la richiesta di eventuali prove orali, salva la possibilità per l'autorità giudiziaria, trattandosi di un procedimento camerale, di disporre mezzi di prova anche d'ufficio. 4. ConclusioniComportamenti persecutori e prevaricatori di un coniuge in danno dell'altro, talvolta ricondotti dalla dottrina alla nozione di «mobbing familiare», in quanto eccezionali rispetto al principio dell'eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi devono essere oggetto di puntuale dimostrazione da parte del coniuge il quale, assumendo di esserne vittima, richiede che la separazione venga addebitata all'altro. Sarà necessaria, inoltre, come di regola ai fini dell'addebito, la dimostrazione dell'incidenza causale di tali comportamenti sulla compromissione dell'armonia familiare (mentre gli stessi non avrebbero rilievo se posti in essere successivamente alla rottura della comunione tra i coniugi). Resta ferma la proponibilità, anche ove un addebito non sia stato pronunciato, da parte del coniuge che ha subito comportamenti prevaricatori di una domanda di risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c. per effetto delle condotte lesive della propria dignità personale. |