Ricostruzione dei redditi dell'ex coniuge ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio1. Bussole di inquadramentoL'assegno divorzile Il Tribunale, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di versare periodicamente in favore dell'altro un assegno quando il beneficiario non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. A tale fine l'autorità giudiziaria è tenuta a considerare le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, e ciò anche rispetto alla durata del matrimonio. L'assegno di divorzio è un quindi effetto non necessario della dissoluzione del vincolo matrimoniale. Sul piano strutturale tale assegno è la conseguenza patrimoniale più significativa della pronuncia di divorzio. L'assegno divorzile assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge – che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive – attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Quali sono i criteri per ricostruire i redditi dei coniugi?
Orientamento della Corte di cassazione Limiti ai poteri istruttori del giudice La nuova funzione dell'assegno divorzile ha indotto le Sezioni Unite a porre in rilievo, ai fini dell'esame della fattispecie casistica, che il legislatore, nel novellare l'art. 5 della l. n. 898/1970 ha riconosciuto all'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato proprio sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti, in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale (Cass. S.U., n. 18287/2018). Nella delineata prospettiva, in una recente decisione, la stessa S.C. ha chiarito che, nel giudizio di divorzio, se un coniuge viola l'obbligo di collaborazione nella ricostruzione del proprio patrimonio reddituale, esistente in Italia o all'estero, come previsto dall'articolo 5, comma 9, della l. n. 898/1970, il giudice può disporre anche d'ufficio una consulenza tecnica contabile e, all'esito di questa, accertare in via presuntiva la consistenza della ricchezza del coniuge, ove quest'ultimo non si sia dimostrato collaborativo con il consulente (Cass. VI, n. 11183/2020). Sulla necessità di accertamenti a mezzo polizia tributaria La S.C., anche da ultimo, ha ribadito il proprio consolidato orientamento interpretativo per il quale nel giudizio di divorzio, il potere officioso del giudice del merito di disporre, per il tramite della polizia tributaria ‒ ai sensi dell'articolo 5, comma 9, della l. n. 898/1970 ‒ indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, non trattandosi di un adempimento imposto dalla istanza di parte, purché esso sia correlabile anche per implicito a una valutazione di superfluità della iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Cass. I, n. 11794/2021). 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio Di regola, le questioni afferenti la sussistenza dell'obbligo di uno dei coniugi di versare all'altro l'assegno divorzile viene in rilievo nel procedimento di divorzio (o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) giudiziale. La relativa domanda sarà quindi proposta, a seconda della posizione processuale assunta in giudizio dal coniuge richiedente, in sede di ricorso per il divorzo giudiziale ovvero di memoria di costituzione nello stesso procedimento da parte del resistente. Il giudizio verterà sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 898/1970, dell'assegno di divorzio in favore del coniuge richiedente. Aspetti preliminari Competenza Nell'ipotesi di divorzio contenzioso il ricorso va proposto al Tribunale del luogo in cui il coniuge resistente ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica. Tuttavia, per i procedimenti promossi dalla data del 28 febbraio 2023, il ricorso deve essere depositato, se la coppia ha figli minori, nel Tribunale del luogo di residenza abituale del minore. Profili di merito Onere della prova e mezzi istruttori Il divario tra le posizioni economiche complessive delle parti al momento del divorzio non deve necessariamente essere provato dal coniuge richiedente l'assegno, attesa la vis espansiva riconosciuta ai poteri ufficiosi del giudice. Sul richiedente incombe in ogni caso un onere di allegazione. Entrambe le parti dovranno depositare non solo le dichiarazioni dei redditi ma anche la documentazione inerente il patrimonio personale e quello comune – rendendo la dichiarazione prevista dell'art. 5, comma 9, l. n. 898/1970. Il giudice può disporre indagini di Polizia Tributaria, effettuare ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. e autorizzare l'accesso alle banche bati previsto dall'art. 492 c.p.c., applicabile ai giudizi in materia familiare. Il richiedente l'assegno è tenuto a dare la prova: a) del contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge; b) del nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza; c) che il divario dipende dalle scelte di conduzione familiare, dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e dell'assunzione del ruolo endofamiliare ricoperto. Contenuto del ricorso o della comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di divorzio giudiziale Il ricorso deve contenere le generalità del ricorrente e del suo difensore, compresa l'indicazione del codice fiscale di entrambi, e del numero di fax e di posta elettronica certificata del difensore presso cui la parte deve eleggere domicilio, nel Comune ove ha sede il giudice adito, conferendogli con atto separato la procura alla lite, la quale, va sottoscritta dal ricorrente e dal difensore che deve autenticarne la sottoscrizione. Gli stessi elementi devono essere contenuti, ove la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento sia proposta dal coniuge convenuto, nella comparsa di costituzione e risposta. Istruttoria Come ha ribadito da ultimo Cass. n. 15248/2022 ai fini della determinazione dei rispettivi redditi dei coniugi, l'autorità giudiziaria può ricavare argomenti di giudizio dalla condotta processuale di una delle parti, non essendo decisiva, al riguardo, la natura del procedimento, atteso che le ammissioni dei contendenti in ordine a diritti indisponibili ed in cause aventi ad oggetto diritti familiari possono assurgere a presunzioni ed indizi liberamente valutabili in unione con altri elementi probatori. Una ricostruzione complessiva della situazione reddituale dei coniugi può essere effettuata, oggi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c., ossia mediante le ricerche con modalità telematiche dei beni dei coniugi per finalità istruttorie. Nella disciplina generale dettata dall'art. 492-bis c.p.c. si prevede che, già prima dell'effettuazione del pignoramento e purché dopo la notifica del titolo e dell'atto di precetto, il creditore possa formulare, mediante il proprio difensore e previo versamento di un contributo unificato specifico nella misura di euro 43, istanza di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare al Presidente del tribunale del luogo di residenza del debitore. Tali previsioni trovano applicazione, evidentemente, anche nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito, ad esempio, da un'ordinanza ex art. 708 c.p.c., da un provvedimento di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, dalla sentenza di separazione o divorzio, ossia quando si voglia iniziare un'esecuzione nei confronti del coniuge inadempiente rispetto alle statuizioni economiche contenute in siffatti provvedimenti. Peraltro, la peculiarità dell'art. 155-sexies disp. att. c.p.c. si correla, come rilevato, alla circostanza che, oltre che ai fini dell'esecuzione, la ricerca con modalità telematiche dei beni può essere effettuata con finalità istruttorie, ossia per ricostruire «l'attivo ed il passivo nell'ambito di procedimenti di famiglia». Occorre quindi interrogarsi su quale sia il giudice competente per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione a tale ricerca. Essenzialmente tre sono le soluzioni possibili sul piano ermeneutico. In primo luogo, se si vuole seguire, entro i limiti del possibile, un'interpretazione compatibile con la lettera dell'art. 492-bis c.p.c. dovrà ritenersi che la competenza sia demandata allo stesso Presidente del tribunale che, di norma, delegherà tale competenza al Presidente della sezione famiglia (ove vi sia, all'interno dell'ufficio giudiziario, una sezione con tale specifica competenza). Potrebbe ritenersi, in modo più funzionale, che l'istanza vada indirizzata, ove esistente, al Presidente della sezione famiglia. In entrambi i casi, peraltro, la finalità peculiare della misura comporta che la competenza per territorio non possa essere individuata in quella del luogo di residenza del soggetto nei confronti del quale si richiede di effettuare la ricerca, bensì – per evidente “attrazione” – in quella dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale si sta svolgendo la procedura di cognizione cui l'emanazione del provvedimento è funzionale. Nelle fasi di appello o reclamo, tale ufficio potrebbe essere anche la corte d'appello. Potrebbe peraltro seguirsi anche una terza opzione sul piano interpretativo – che ha avuto riscontro nella giurisprudenza di merito con riguardo al medesimo art. 155-sexies disp. att. c.p.c. laddove dispone che l'art. 492-bis c.p.c. può trovare applicazione anche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nelle procedure concorsuali (Trib. Caltagirone, 13 novembre 2014) – per la quale la relativa competenza appartiene al giudice del conflitto familiare, ad esempio al giudice istruttore del procedimento di separazione o divorzio contenzioso in primo grado. A fronte dell'autorizzazione, l'ufficiale giudiziario potrà consultare, per conto del coniuge che ha ottenuto la stessa, i dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari, le banche dati degli enti previdenziali per reperire beni e crediti. La ricerca, pertanto, potrà avere ad oggetto – sebbene veicolata dalle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed in primis da quella dell'Agenzia delle entrate – anche quelli che sono i rapporti di conto corrente e finanziari in genere intrattenuti dalla controparte presso istituti di credito (e soggetti privati assimilati). Dopo alcuni contrasti emersi sulla questione nella giurisprudenza amministrativa, di recente l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che è possibile, nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, esercitare l'accesso documentale difensivo – ed in particolare l'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria – indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile (disciplinati ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 c.p.c. e, nello specifico, dagli artt. 155-sexies disp. att. c.p.c. e 492-bis c.p.c.: Cons. St., Ad. Plen. n. 4/2021). Tale ricerca sarà funzionale, nella specifica ipotesi in esame disciplinata dall'art. 155-sexies disp. att. c.p.c., a provare in giudizio il fondamento delle domande di natura economica nei confronti del coniuge. 4. ConclusioniSuperando un orientamento trentennale fondato sul criterio della conservazione, anche dopo il divorzio, di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio da parte del coniuge economicamente più devole, le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 18287/2018), hanno ritenuto di dover fornire un'interpretazione dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost. Di qui è stata riconosciuta all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa: ne deriva che il riconoscimento dell'assegno rende necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 della l. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Il giudice dispone quindi di ampi poteri per ricostruire, a tal fine, le rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti e, oltre ad autorizzare il richiedente l'assegno alle indagini di cui all'art. 492-bis c.p.c., può disporre CTU contabile e trarre argomenti di prova dal comportamento processuale, collaborativo o meno, delle parti. |