Disaccordo nella scelta della scuola del minore

Rosaria Giordano

1. Bussole di inquadramento

Principio generale dell'affidamento condiviso della prole

L'art. 337-ter, comma 1, c.c. sancisce il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e assistenza morale. Si tratta di una disposizione di fondamentale importanza soprattutto in quanto attribuisce e riconosce al minore il diritto alla bigenitorialità nonostante la crisi della coppia genitoriale.

Il diritto del minore alla bigenitorialità è l'essenza stessa dell'affidamento condiviso, disciplinato sul piano normativo come scelta da valutare in via prioritaria proprio al fine specifico di garantire alla prole minorenne il diritto di continuare ad avere, non solo nominalmente, ma anche concretamente un rapporto costante con entrambi i genitori a prescindere dal dissolvimento del legame sussistente tra questi ultimi.

L'affidamento condiviso dei figli minori nell'ambito delle procedure di separazione, divorzio e relative a figli di genitori non coniugati è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla l. n. 54/2006 che modificò integralmente l'art. 155 c.c. ed è oggi dettata dall'art. 337-ter c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, che ricalca sostanzialmente il contenuto del previgente art. 155 c.c.

Affidamento condiviso vuol dire che l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori deve essere valutato in via prioritaria dal giudice.

L'intervento residuale dell'autorità giudiziaria sulle scelte fondamentali che riguardano la prole

L'art. 337-ter comma 3 c.c. precisa che, nel caso di affido condiviso, la responsabilità genitoriale debba essere esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse relative alla prole concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore debbano essere assunte di comune accordo tenendo in considerazione le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli.

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice che avrà riguardo al perseguimento del best interest del minore.

L'intervento dell'autorità giudiziaria nelle dinamiche familiari, in particolare per quanto attiene ai rapporti con i figli, è stato concepito dal legislatore come eccezionale e residuale: di conseguenza i genitori possono rivolgersi al Tribunale solo nell'ipotesi di disaccordo afferenti situazioni di particolare importanza, specifiche e circostanziate.

Tra queste assume peculiare rilievo la scelta sulla scuola dove iscrivere il minore, ipotesi nella quale il conflitto tra i genitori può riguardare plurimi aspetti (luogo dell'istituto scolastico; scuola pubblica o scuola privata; individuazione del percorso scolastico dopo la terza media).

2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali

Domanda
Quali sono i criteri che orientano il giudice nella scelta della scuola quando vi è disaccordo tra i genitori?

Orientamento consolidato della Corte di Cassazione

Il principio generale è quello dell'interesse superiore del minore

In una recentissima pronuncia, la Corte di cassazione ha ribadito che il contrasto insorto tra genitori separati, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, sulla scuola presso cui iscrivere i figli, deve essere risolto in considerazione dell'esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori ad una crescita sana ed equilibrata, ed importa una valutazione di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità, che può ben essere fondata sull'esigenza, in una fase dell'esistenza già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa (Cass. I, n. 21553/2021, in fattispecie relativa all'iscrizione del minore presso una scuola “religiosa” o “laica”).

Ruolo dell'ascolto del minore

Ai fini della valutazione del best interest dello stesso, è necessario in procedure come queste disporre l'ascolto del minore di almeno 12 anni o comunque dotato di capacità di discernimento, elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, salvo che il giudice, con specifica e circostanziata motivazione, non ritenga l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. I, n. 10776/2019, con riguardo alla mancata considerazione da parte del decreto impugnato della volontà del minore di iscriversi ad una determinata scuola in quanto propedeutica agli studi musicali coerenti con le proprie inclinazioni).

Orientamenti di merito

Scelta tra scuola pubblica e scuola privata

La giurisprudenza di merito appare orientata su tale ricorrente questione nel senso che, in caso di contrasto tra i genitori in ordine all'iscrizione dei figli a scuola, deve essere privilegiata l'istruzione pubblica, salvo non vi siano ragioni oggettive che rendano preferibile l'opzione per un istituto privato.

Si è a riguardo osservato che la prevalenza va data alle istituzioni scolastiche pubbliche poiché costituiscono espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione (art. 1 l. n. 62/2000), nonché esplicazione principale del diritto costituzionale all'istruzione di cui art. 33, comma 2, Cost. e scelta del tutto neutra dal momento che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte o orientamenti culturali (tra le altre, Trib. Milano IX, 4 febbraio 2015).

Il Tribunale può imporre la scelta di un istituto privato solo in presenza di elementi precisi tali da evidenziare un concreto interesse effettivo del figlio a frequentare una scuola diversa da quella pubblica (cfr. Trib. Monza IV, 22 settembre 2016, in una fattispecie relativa all'impossibilità di seguire l'attività agonistica dello sci da parte del figlio).

Domanda
È sempre necessaria l'audizione del minore capace di discernimento ai fini dell'assunzione di decisioni che riguardano il suo affidamento?

Il minore può chiedere di non essere coinvolto

Nell'ipotesi di controversia sulle modalità di affidamento condiviso di un figlio minore infra-dodicenne, il giudice adito per l'adozione dei provvedimenti solutori opportuni, non è tenuto a procedere alla previa audizione del figlio stesso, pur richiesta da uno dei genitori, quando risulta, indipendentemente dall'accertamento della capacità di discernimento del figlio stesso, che questi aveva chiaramente manifestato la propria volontà di non essere coinvolto nella vicenda che pure lo riguarda, e che vede i genitori su posizioni contrapposte, atteso che un tale atto istruttorio rischia di essere inutile ai fini della decisione ed in contrasto con l'interesse del minore (App. Milano, 21 febbraio 2011).

3. Azioni processuali

Funzione e natura del giudizio

Il ricorso all'autorità giudiziaria per le scelte fondamentali che riguardano la vita dei figli, come quella della scuola da frequentare, in caso di conflitto tra i genitori, proponibile ex art. 337, comma 3, c.c. segue le forme dei procedimenti in camera di consiglio.

Il Tribunale è chiamato a dirimere il contrasto tra la coppia genitoriale avendo riguardo all'interesse superiore del minore, assumendo la decisione a tal fine più confacente.

Sul punto, anche di recente la S.C. ha precisato che, in tema di soluzione dei contrasti in ordine a questioni di particolare importanza per il figlio insorte tra i genitori, l'art 316, commi 1 e 2, c.c., il quale prevede che ciascuno di essi può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei, trova applicazione solo nel contesto di un nucleo genitoriale che sia tuttora unito; diversamente, nel caso di contrasto insorto tra coniugi legalmente separati ed entrambi esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio, trova applicazione l'art. 337-ter, comma 3, c.c., e la decisione è rimessa al giudice (Cass. I, n. 21553/2021).

Aspetti preliminari

Competenza

La competenza è demandata all'autorità dinanzi alla quale è già pendente il procedimento principale di separazione o divorzio.

Per i procedimenti introdotti successivamente alla definizione degli stessi il criterio di individuazione del Tribunale è quello del luogo di residenza abituale del minore; il medesimo criterio di competenza opera in ogni caso nell'ipotesi di ricorso proposto da genitori non coniugati.

In generale, il sistema delle regole di competenza per territorio dovrebbe essere modificato, seguendo il criterio della residenza abituale del minore anche per i ricorsi che riguardano i figli dei genitori coniugati, a seguito dell'esercizio del criterio di delega, contenuto nell'art. 1, comma 23, della l. n. 206/2021, secondo cui il Governo dovrà prevedere che nei procedimenti che riguardano i minori il criterio principale di collegamento della competenza territoriale dovrà essere costituito, in omaggio al c.d. principio di vicinanza o prossimità, dal luogo ove si trova la residenza abituale del minore.

Curatore speciale del minore

Il novellato art. 78, comma 3, c.p.c.ex l. n. 206/2021, applicabile ai procedimenti promossi dalla data del 22 giugno 2022 - stabilisce che, tra l'altro, il giudice è tenuto a nominare, a pena di nullità del procedimento, un curatore speciale del minore, nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori (n. 3) oppure quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni (n. 4).

Il comma 4 della stessa disposizione, come novellata, attribuisce inoltre al giudice – che in detta ipotesi dovrà motivare pur succintamente la propria decisione – il potere di nominare un curatore speciale del minore quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi dello stesso.

Profili di merito

Onere della prova

Il procedimento non segue le regole “canoniche” sul riparto dell'onere probatorio tra le parti, in quanto il conflitto tra i genitori postula che ciascuno allegherà le ragioni poste a fondamento della propria opinione e il giudice, previa audizione del minore capace di discernimento, sarà poi chiamato a decidere, in luogo dei genitori stessi tenendo conto dell'interesse superiore del figlio.

Come evidenziato, salvo ricorrano specifiche ragioni, la giurisprudenza è incline ad avallare la scelta dell'iscrizione presso una scuola pubblica, piuttosto che presso una scuola privata.

Contenuto del ricorso

Il ricorso deve contenere le generalità del ricorrente e del suo difensore, compresa l'indicazione del codice fiscale di entrambi, e del numero di fax e di posta elettronica certificata del difensore presso cui la parte deve eleggere domicilio, nel Comune ove ha sede il giudice adito, conferendogli con atto separato la procura alla lite, la quale, va sottoscritta dal ricorrente e dal difensore che deve autenticarne la sottoscrizione.

Nel ricorso, prima della formulazione delle conclusioni, è opportuno indicare l'oggetto del conflitto insorto nella coppia genitoriale circa la scelta di particolare importanza riguardante la vita del figlio.

Mezzi istruttori

Come ripetutamente affermato in sede di legittimità, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento — direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali — costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (cfr., tra le altre, Cass.. I, n. 10769/2019).

Strumenti di impugnazione

Con la recente pronuncia n. 142 del 2023 la S.C. ha affermato che il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori emesso ex art. 709 ter, comma 2, n. 1 c.p.c., ha una portata immediatamente afflittiva - incidendo sul diritto-dovere dei genitori di intrattenere rapporti con i figli e di collaborare all'assistenza, educazione e istruzione degli stessi - e presenta caratteri di definitività che giustificano il riconoscimento dell'impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione.

Tale decisione si discosta dall'indirizzo espresso da Cass. n. 22100 del 2022 per il quale il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori emesso ex art. 709 ter, comma 2, n. 1 c.p.c., a differenza dei provvedimenti di risarcimento dei danni o di irrogazione di una sanzione pecuniaria, previsti dalla stessa norma, non è ricorribile per cassazione, essendo privo dei caratteri della decisorietà e definitività.

4. Conclusioni

Sin dalla riforma del diritto di famiglia realizzata dalla l. n. 54/2006, il principio di bigenitorialità, e quindi il diritto del minore a continuare ad avere un rapporto equilibrato e armonioso con entrambi i genitori nonostante l'avvenuta disgregazione della coppia parentale, comporta che il regime “ordinario” e generale di affidamento sia quello condiviso.

Ne deriva che i genitori devono condividere le scelte fondamentali di vita del minore ed esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale.

Peraltro, se su scelte, come quella dell'individuazione dell'istituto scolastico dove iscrivere il figlio, vi è un insolubile conflitto tra i genitori, agli stessi è data la possibilità di dirimerlo richiedendo, ex art. 337, comma 3, c.c. l'intervento del Tribunale che, previa audizione del minore capace di discernimento, assumerà la scelta ritenuta più adeguata alla tutela dell'interesse superiore dello stesso.

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