Decadenza dalla responsabilità genitoriale per estrema conflittualità della coppia parentale

Rosaria Giordano

1. Bussole di inquadramento

Concetto di responsabilità genitoriale

Nel codice civile manca una definizione di responsabilità genitoriale che invece si rinviene in diversi strumenti internazionali (cfr. art. 18 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento); in particolare il Regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, definisce la responsabilità genitoriale come l'insieme dei diritti e doveri di cui è investista una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore, riguardanti la persona o i beni di un minore, nozione che comprende il diritto di affidamento e di visita.

Nell'ordinamento italiano, l'art. 30 Cost. e l'art. 316 c.c. individuano gli obblighi gravanti sui genitori nei confronti dei figli: il nucleo della responsabilità genitoriale è da individuare nell'obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la cura, un'equilibrata crescita spirituale e materiale secondo le possibilità socio-economiche dei genitori stessi. La responsabilità genitoriale se correttamente esercitata risponde all'interesse morale e materiale del minore.

Decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale

Riguardata dal lato del genitore la responsabilità genitoriale è un diritto, inteso come diritto costituzionale (art. 30 Cost.) a mantenere, educare e istruire il figlio senza che possano vedersi opposte illegittime ingerenze dello Stato o di terzi. Solo il superiore interesse del minore può giustificare ingerenze pubbliche nell'esercizio della responsabilità genitoriale con provvedimenti diversamente graduati di limitazione (art. 333 c.c.) o di decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.).

Molto diversi sono i presupposti che il giudice competente è tenuto a valutare per applicare le relative disposizioni: nel complesso, il legislatore ha voluto attribuire al giudice una serie di strumenti variegati, di carattere atipico, per fare fronte alle situazioni di criticità e per rispondere, nel modo più puntuale e adatto alle circostanze, all'esigenza di tutelare l'interesse superiore dei minori coinvolti.

La ratio degli artt. 330 e 333 c.c. è quella di supportare il minore, nel superiore interesse dello stesso, a fronte di situazioni che per quest'ultimo siano «pregiudizievoli» (art. 333 c.c., per quanto riguarda la limitazione della responsabilità) o di «grave pregiudizio» (art. 330 c.c., per quanto riguarda la decadenza).

Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia.

In definitiva, i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale sono pertanto una extrema ratio a cui il giudice minorile ricorre nel caso in cui gli altri interventi, anche di natura amministrativa (assistenza dei Servizi sociali territoriali, dei sanitari, oppure coinvolgimento di altre risorse parentali, etc.) non siano stati in grado di assorbire e neutralizzare la condizione di pregiudizio dei minori.

Il principio della bigenitorialità e la conflittualità tra i genitori

L'art. 337-ter, comma 1, c.c. sancisce il diritto del minore a mantenere, anche nell'ipotesi di disgregazione del nucleo famigliare, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e assistenza morale.

In sostanza, è riconosciuto al minore il fondamentale diritto alla bigenitorialità nonostante la crisi della coppia genitoriale.

Il diritto del minore alla bigenitorialità costituisce e rappresenta l'essenza stessa dell'affidamento condiviso che è stato disciplinato, sin dalla l. n. 54/2006, come scelta da valutare in via prioritaria proprio al fine specifico di garantire alla prole minorenne il diritto di continuare ad avere in concreto un rapporto costante con entrambi i genitori a prescindere dal dissolvimento del legame sussistente tra questi ultimi.

L'art. 337-ter, comma 3, c.c. precisa che la responsabilità genitoriale deve essere esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse relative alla prole concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore debbano essere assunte di comune accordo tenendo in considerazione le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli.

2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali

Domanda
La violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l’altro genitore può determinare la decadenza dalla responsabilità genitoriale?

Orientamento più recente della Corte di Cassazione

 

La condotta ostacolante di un genitore verso l’altro non può determinare di per sé la decadenza dalla responsabilità genitoriale

La violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l’altro genitore, e la conseguente necessità di garantire l'attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, nell’interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza della improvvisa e radicale esclusione di ogni relazione con il genitore con il quale ha sempre vissuto, coltivando i propri interessi di bambino, e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass. I, n. 9691/2022).

Domanda
La conflittualità tra i genitori può incidere sul regime di affidamento? 

Orientamento consolidato della Corte di Cassazione

Sì, giustifica l'affidamento esclusivo se la conflittualità determina un pregiudizio per i figli

La S.C. ha più volte ribadito il principio secondo cui, in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale al quale deve attenersi il giudice della separazione è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass., n. 14728/2016).

È l'interesse dei minori, dunque, l'unico obiettivo che deve orientare la scelta del regime dell'affido nella patologia del rapporto di coniugio.

Ne consegue che l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. I, n. 27/2017), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, peraltro, dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. VI-I, ord. n. 24526/2010).

Orientamento di merito

La tensione estrema nella coppia genitoriale può giustificare l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale

In una situazione nella quale la straordinaria conflittualità tra i genitori si è manifestata attraverso reciproci esposti, denunce e querele, su questioni di normalissima e ordinaria ricorrenza nelle ipotesi di separazione della coppia genitoriale, al punto da non considerare in alcun modo le esigenze dei figli minori, ha determinato il Tribunale adito a rigettare sia la richiesta di affidamento condiviso sia quella di affidamento esclusivo, attesa la «paritaria reciprocità nell'alimentare il conflitto», tale da non lasciare margini di preferenza tra uno o l'atro dei genitori e a pronunciare d'ufficio la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, facendo leva sull'art. 317-bis, comma 2, ultimo inciso, c.c. e nominando un tutore per l'esercizio della potestà, assumendo ogni decisione necessaria all'educazione, all'istruzione e alla salute del minore (pur lasciando in concreto il collocamento per l'accudimento, data la tenera età, presso uno dei genitori: Trib. min. Trieste, 18 maggio 2011).

La decadenza può derivare dalla difficoltà di reinserimento del minore in famiglia dopo un lungo regime di affidamento etero-famigliare?

No, in quanto è giustificata solo da violazione o la trascuratezza dei doveri ad essa inerenti da parte dei genitori ovvero l'abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio minore

La S.C. ha da ultimo chiarito che la decadenza dalla responsabilità genitoriale presuppone la violazione o la trascuratezza dei doveri ad essa inerenti da parte dei genitori ovvero l'abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio minore, non potendo, dunque, fondarsi sulle difficoltà di reinserimento di quest'ultimo nella famiglia di origine dopo un lungo periodo di affidamento familiare, peraltro sorte a causa della mancata attivazione di quegli adeguati interventi dei servizi sociali, richiesti dal giudice proprio per favorire, e monitorare, la relazione tra genitori e figlio (Cass. I, n. 33147/2022).

3. Azioni processuali

Funzione e natura del giudizio

L'art. 330 c.c. stabilisce che il giudice può dichiarare il genitore decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nell'ipotesi in cui violi, trascuri i doveri ad essi inerenti ovvero abusi dei relative poteri con grave pregiudizio del figlio.

La dichiarazione di decadenza costituisce una misura di extrema ratio che può essere disposta solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore, come quelli convenienti ex art. 333 c.c., siano inidonei a tutelare l'interesse superiore del minore, in vista del quale soltanto va vagliata la necessità della misura, al di là della “colpevolezza” del genitore (Cass. I, n. 14145/2017).

Aspetti preliminari

Competenza

La competenza per materia è demandata ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. al Tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso tra le stesse parti, giudizio di separazione divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c.: in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

Su tale profilo, inciderà significativamente, la modifica della norma, immediatamente precettiva, operata dalla l. n. 206/2021, che si applicherà per i procedimenti incardinati dalla data del 22 giugno 2022. Più in particolare, i primi due commi dell'art. 38 disp. att. c.c. sono stati modificati nella prospettiva di assicurare un maggiore coordinamento tra i procedimenti, pendenti dinanzi al Tribunale ordinario ovvero a quello dei minorenni.

Per quel che rileva maggiormente nella fattispecie casistica in esame, l'art. 38 disp. att. c.c., nella formulazione novellata, pur demandando la competenza in via generale al tribunale per i minorenni riserva – ampliando la portata dell'eccezione e delineandone al contempo le implicazioni ‒ alla competenza del tribunale ordinario i procedimenti di limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche se promossi dal pubblico ministero, se davanti a detto tribunale sono pendenti giudizi tra le stesse pari di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché in tema di modifica dei provvedimenti resi in sede di separazione e dovrizio, e giudizi in materia di filiazione. Prima di pronunciare la propria incompetenza in favore del tribunale ordinario, il tribunale per i minorenni può adottare gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore, provvedimenti che restano efficaci sino al momento in cui sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario.

Quanto alla competenza per territorio, nei procedimenti in esame viene in rilievo il criterio di collegamento della residenza abituale del minore, adeguato al principio di c.d. vicinanza o prossimità.

Legittimazione

La legittimazione attiva a proporre il ricorso appartiene al genitore, ai parenti ovvero al Pubblico Ministero, che instano per la richiesta del provvedimento di decadenza ex art. 330 c.c. (e, spesso, in subordine, dei provvedimenti convenienti di cui all'art. 333 c.c.).

Curatore speciale del minore

E' ormai indirizzo interpretativo consolidato, anche nella giurisprudenza di legittimità, quello per il quale nei procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare al minore un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (che a sua volta provvederà a designare un difensore ai sensi dell'art. 336, comma 4 c.c.), determinandosi, in mancanza, la nullità del processo.

E' peraltro discusso se detta nullità, rilevata in sede d'impugnazione, comporta la remissione della causa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c. (Cass. I, n. 40490/2021) ovvero se in ragione della tassatività delle ipotesi indicate da tali norme e al lume del principio della ragionevole durata del processo, il giudizio di gravame vada comunque definito nel merito (Cass. I, n. 7734/2022).

La legge n. 206 del 2021 ha del resto modificato l'art. 78 c.p.c. prevedendo tra le ipotesi nelle quali è obbligatoria da parte del giudice la nomina di un curatore speciale del minore i procedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale; la norma, il cui contenuto è stato già anticipato dal c.d. diritto vivente, entrerà in vigore il 22 giugno 2022.

Profili di merito

Contenuto del ricorso

Il ricorso – ove presentato dall'altro genitore o da un parente – deve contenere le generalità del ricorrente e del suo difensore, compresa l'indicazione del codice fiscale di entrambi, e del numero di fax e di posta elettronica certificata del difensore presso cui la parte deve eleggere domicilio, nel Comune ove ha sede il giudice adito, conferendogli con atto separato la procura alla lite, la quale, va sottoscritta dal ricorrente e dal difensore che deve autenticarne la sottoscrizione.

Nel ricorso, prima della formulazione delle conclusioni, dovranno invece essere allegate le circostanze (che saranno poi oggetto di prova anche mediante audizione del minore ed approfondimenti peritali, ove necessari) che rendono necessaria l'adozione da parte del Tribunale del provvedimento “estremo” di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Oneri di allegazione e istruttoria

Di solito, l'iter che conduce il Tribunale, dopo gli opportuni accertamenti, all'assunzione di una misura ablativa della responsabilità genitoriale inizia con un ricorso dell'altro genitore o di un parente (sovente in correlazione alla crisi del rapporto della coppia parentale) mediante il quale vengono evidenziate alcune condotte dei genitori che potrebbero arrecare grave pregiudizio al minore.

Come ripetutamente affermato in sede di legittimità, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento — da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali — costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (cfr., tra le altre, Cass. I, n. 3913/2018).

Regime dei provvedimenti

Il decreto con il quale il Tribunale assume nei confronti di uno o di entrambi i genitori provvedimenti convenienti ex art. 330 c.c. è reclamabile, in virtù della regola generale espressa dall'art. 739 c.p.c., dinanzi alla Corte d'appello.

Secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di provvedimenti de potestate exartt. 330,333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello sul reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni è impugnabile con ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato “in via non definitiva”, trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale (v., da ultimo, Cass. I, n. 82/2022).

4. Conclusioni

La dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale è un provvedimento di extrema ratio che può essere disposto solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore, come quelli convenienti ex art. 333 c.c., siano inidonei a tutelare l'interesse superiore del minore, in vista del quale soltanto va vagliata la necessità della misura (Cass. I, n. 14145/2017).

Una ipotesi nella quale il Tribunale potrebbe pervenire a un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è quello in cui la conflittualità dei genitori sia tale da impedire qualsivoglia considerazione e ponderazione delle esigenze, anche ordinarie, dei figli minori, per una concentrazione di entrambi solo sulla reciproca “guerra”.

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