Recupero dei tempi di visita dei figli “persi” a causa dell'emergenza da Covid-191. Bussole di inquadramentoEsercizio del diritto di visita e misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 Spetta in primo luogo ai genitori concordare, in regime di affidamento condiviso, le eventuali misure per concretizzare l'esercizio del diritto/dovere di visita del genitore non collocatario rispetto a un mutamento delle circostanze improvviso ed imprevisto quale la pandemia. In mancanza, ove non sia possibile applicare il regime di frequentazione pre-Covid, la parte interessata (in genere il genitore non collocatario) può richiedere un intervento dell'autorità giudiziaria che sarà chiamata a contemperare nel caso concreto, da un lato, il diritto al benessere complessivo del minore che si sostanzia nella possibilità di intrattenere rapporti continuativi ed armoniosi con entrambi i genitori (in base al diritto alla bigenitorialità) e, da un altro, il diritto alla salute fisica del minore, dei propri genitori e delle persone con loro conviventi (art. 32 Cost.), nonché il diritto alla salute della collettività (art. 32 Cost.) e l'interesse pubblico al contrasto ed al contenimento della pandemia, diritti posti a fondamento della normativa emergenziale. Qualora – ad esempio a causa della distanza tra i luoghi di residenza – nei periodi di restrizione della circolazione alle persone dovuti all'emergenza Covid sia stato oggettivamente impossibile l'esercizio del diritto di visita, sorge l'interrogativo se il genitore non collocatario abbia il diritto al “recupero” dei relativi tempi. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Il mancato esercizio del diritto di visita del figlio, determinato da ragioni oggettive, implica il diritto al recupero graduale dei tempi di visita persi?
Il genitore ha diritto al recupero delle visite del figlio rese oggettivamente impossibili dall'emergenza pandemica Una decisione di merito ha riconosciuto che il mancato esercizio del diritto di visita del figlio, determinato da ragioni oggettive e non dalla condotta del genitore collocatario, non esclude il diritto al recupero graduale dei tempi di visita persi, indispensabili per la costruzione e per il mantenimento di un rapporto pieno ed effettivo genitore-figlio, in attuazione del principio di bigenitorialità (App. Cagliari I, ord., 7 agosto 2020). Tale pronuncia ha in particolare sottolineato che per assicurare il rispetto del preminente interesse del minore alla continuità affettiva nei confronti del genitore non collocatario e dare così attuazione al principio di bigenitorialità, i giorni persi per effetto della pandemia possano essere recuperati gradualmente, sia prolungando il periodo di vacanza del figlio presso il padre, sia aumentando di uno o due giorni i periodi di permanenza con lo stesso, in quanto l'interruzione protratta nel tempo del rapporto genitore e figlio può avere delle conseguenze irrimediabili su detto rapporto ed incidere sulla sana crescita del minore, anche in riferimento al suo equilibrio psico-fisico. Secondo l'impostazione interpretativa suffragata dalla richiamata decisione, infatti, la presenza fisica del genitore con il figlio non può essere sostituita dalla presenza virtuale, realizzata tramite una video chiamata, che è caratterizzata dall'assenza del contatto fisico e di momenti di “reale” condivisione, dedicati al dialogo, al gioco, o allo svolgimento di attività comuni, che sono indispensabili per la costruzione di un solido rapporto tra genitori e figli. 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio Venendo in rilievo la risoluzione di controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento il ricorso deve essere proposto dal genitore interessato nelle forme dell'art. 709-ter c.p.c. Aspetti preliminari Competenza La competenza per i ricorsi ex art. 709-ter c.p.c. è demandata all'autorità dinanzi alla quale è già pendente il procedimento principale di separazione o divorzio. Per i procedimenti introdotti successivamente alla definizione degli stessi il criterio di individuazione del Tribunale è quello del luogo di residenza abituale del minore. Se invece la coppia genitoriale non più convivente non era coniugata deve proporsi ai sensi dell'art. 337-bis c.c. ricorso al Tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Profili di merito Onere della prova La decisione sul recupero dei tempi di frequentazione con la prole da parte del genitore non collocatario per le visite “perse” a causa delle limitazioni alla circolazione delle personale e degli altri provvedimenti restrittivi assunti dal Governo nel corso dell'emergenza pandemica da Covid-19 deve essere assunta avendo riguardo all'interesse superiore del minore. In caso di contrasto tra i genitori sulla questione, il richiedente potrà limitarsi a fornire, mediante specifiche allegazioni, anche una prova di carattere presuntivo in ordine al pregiudizio per la serena crescita del minore e la continuità dei rapporti con entrambi i genitori, della presenza solo “virtuale”, per un periodo di tempo significativo, del genitore non collocatario. La parte resistente, ossia il genitore collocatario, potrebbe a propria volta dedurre che, ad esempio per la distanza tra i luoghi di residenza, i tempi di recupero devono essere “scaglionati” onde evitare una compromissione dell'equilibrio complessivo del minore rispetto alle proprie abitudini di vita e alla frequenza scolastica. Contenuto del ricorso Il ricorso deve contenere le generalità del ricorrente e del suo difensore, compresa l'indicazione del codice fiscale di entrambi, e del numero di fax e di posta elettronica certificata del difensore presso cui la parte deve eleggere domicilio, nel Comune ove ha sede il giudice adito, conferendogli con atto separato la procura alla lite, la quale, va sottoscritta dal ricorrente e dal difensore che deve autenticarne la sottoscrizione. Mezzi istruttori Come ripetutamente affermato in sede di legittimità, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento — direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali — costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (cfr., tra le altre, Cass. I, n. 107769/2012). 4. ConclusioniLe limitazioni alla circolazione delle persone previste dalla normativa emergenziale a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19 hanno reso estremamente rilevante la problematica afferente il bilanciamento tra il diritto del minore, nonostante la disgregazione della coppia parentale, alla bigenitorialità e la tutela del diritto alla salute (fisica) dello stesso minore e dei propri prossimi congiunti, specie in relazione all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario. Si pone di qui l'ulteriore problema per le ipotesi in cui sia stato materialmente impossibile, per un periodo di durata rilevante, esercitare un diritto di visita “reale” (e non solo virtuale) della possibilità per il genitore non collocatario di ottenere una revisione del “calendario” che consenta di recuperare il tempo nel quale non ha potuto frequentare la prole in ragione dell'emergenza Covid. |