Inclusione nell'assegno dei canoni dovuti per la locazione della casa familiare

Rosaria Giordano

1. Bussole di inquadramento

Assegnazione della casa familiare condotta in locazione

L'assegnazione della casa familiare, istituto regolato dall'art. 337-sexies c.c., avviene in favore del genitore collocatario dei figli, trattandosi di un istituto volto alla tutela di questi ultimi, ancorché il destinatario della assegnazione sia un genitore (Cass. S.U., n. 11297/1995).

Ne deriva che l'assegnazione avviene senza tener conto della circostanza che la casa familiare sia di proprietà di uno o dell'altro coniuge oppure condotta in locazione.

In quest'ultima ipotesi, occorre individuare, peraltro, anche il coniuge/genitore tenuto a corrispondere il canone di locazione e a sostenere le altre spese di gestione.

2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali

Domanda
Se la casa familiare è condotta in locazione, nella determinazione dell'assegno di mantenimento si deve tener conto del canone?

Orientamento prevalente

Sì, ai fini di un aumento dello stesso

Il richiamato principio in forza del quale l'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro coniuge costituisce un'utilità economica, quale risparmio di spesa, valutabile ai fini della determinazione (rectius, della riduzione) dell'assegno di mantenimento spettante allo stesso coniuge assegnatario e/o alla prole, comporta – del tutto ragionevolmente – che nell'ipotesi in cui l'abitazione familiare oggetto di assegnazione fosse stata invece condotta in locazione dai coniugi, il canone dovuto per la stessa possa essere considerato, stavolta ai fini di un eventuale aumento del relativo importo, per la determinazione del predetto assegno.

Peraltro, come è stato costantemente evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, poiché il giudice ha facoltà di determinare l'assegno periodico di mantenimento, che un coniuge è obbligato a versare in favore dell'altro, in una somma di danaro unica o in più voci di spesa, le quali, nel loro insieme e correlate tra loro, risultino idonee a soddisfare le esigenze del coniuge in cui favore l'assegno è disposto, rispettando il requisito generale di determinatezza o determinabilità dell'obbligazione, il coniuge può essere obbligato a corrispondere, oltre ad un assegno determinato in somma di danaro, anche altre spese, quali quelle relative al canone di locazione per la casa coniugale ed i relativi oneri condominiali, purché queste spese abbiano costituito oggetto di specifico accertamento nel loro ammontare e vengano attribuite nel rispetto dei criteri sanciti dai commi primo e secondo dell'art. 156 c.c. (Cass. I, n. 7127/1997).

In ogni caso, di solito tale ostacolo non sussiste in quanto al momento dell'assegnazione della casa familiare – che comporta ex art. 6 della l. n. 392/1978 il subentro anche nel contratto di locazione stipulato esclusivamente dall'altro coniuge – è noto l'importo dovuto a titolo di canone, rispetto al quale può essere determinata l'obbligazione dell'altro coniuge suscettibile di influire nella quantificazione dell'assegno di mantenimento.

Ovviamente, se il canone viene aumentato a seguito del rinnovo del contratto di locazione della casa familiare venuto a scadenza, il coniuge assegnatario dell'abitazione potrà chiedere una modifica delle statuizioni economiche rese in sede di separazione o di divorzio.

Domanda
Se la casa coniugale è di proprietà del coniuge non assegnatario, tale circostanza incide sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico dello stesso?

Sì, perché la relativa utilità economica deve essere computata nell'assegno

L'assegnazione della casa familiare è disposta, come evidenziato, in favore del genitore collocatario dei figli minori (o maggiorenni non autosufficienti ovvero portatori di handicap): se l'abitazione era di proprietà esclusiva dell'altro genitore occorre che il giudice valuti il valore dell'assegnazione della stessa ai fini della determinazione dell'eventuale assegno a carico dello stesso genitore non collocatario, specie nei confronti dell'ex coniuge (v. già Cass. n. 5447/1981).

3. Azioni processuali

Funzione e natura del giudizio

L'inclusione nell'assegno di mantenimento dovuto ai figli e al coniuge assegnatario della casa familiare condotta in locazione può essere concordato dagli stessi coniugi in sede di separazione consensuale: in questa ipotesi, tuttavia, spetterà al Tribunale in sede di omologa della separazione vagliare se gli accordi dei coniugi sotto tale profile siano funzionali al best interest della prole.

La richiesta di inclusione, in tutto o in parte, nella somma dovuta a titolo di assegno di mantenimento delle somme dovute per la locazione della casa familiare, può inoltre essere contenuta nel ricorso per la separazione giudiziale del coniuge che richiede l'affidamento dei figli minori e l'assegnazione della predetta casa ovvero nella comparsa di costituzione dello stesso a fronte del ricorso dell'altro coniuge.

La relativa valutazione sarà quindi operata, in un primo momento, dal Presidente nell'ambito dei provvedimenti provvisori nell'interesse della prole e dei coniugi ex art. 708 c.p.c. e, a seguito dell'istruttoria svolta in causa, nella sentenza di separazione.

Inoltre, la richiesta di includere nell'assegno di mantenimento per la prole in tutto o in parte le somme dovute per la locazione della casa familiare può essere formulata dal genitore collocatario anche nell'ipotesi in cui la coppia parentale che si è disgregata non era coniugata e, pertanto, nell'ambito di un ricorso camerale promosso ai sensi degli artt. 337-bis ss. c.c.

Per altro verso, la circostanza che in sede di rinnovo del contratto di locazione il canone sia stato aumentato, può essere fatta valere in sede di revisione dei provvedimenti indicate quale circostanza sopravvenuta idonea a modificare le condizioni economiche, rispettivamente, della separazione, del divorzio ovvero dell'affidamento della prole di una coppia non coniugata.

Aspetti preliminari

Negoziazione assistita

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi anche al fine di raggiungere una soluzione consensuale tanto per l'individuazione delle condizioni della separazione che per le successive modifiche di esse.

Nel caso in esame concernendo l'accordo anche le condizioni economiche riguardanti la prole, lo stesso deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

Competenza

La competenza in ordine alle domande sulla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e/o dei figli correlate a un ricorso per separazione giudiziale appartiene al Tribunale e la competenza per territorio è disciplinata dall'art. 706 c.p.c.

Tale norma, con l'esclusione del criterio della residenza comune dei coniugi, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui dette richieste accedano al ricorso per divorzio giudiziale.

Nell'ipotesi in cui le condizioni economiche dell'affidamento da regolare in prima battuta o da modificare riguardino, invece, la prole di una coppia parentale non coniugata è competente il Tribunale del luogo di residenza abituale del minore.

Questo assetto dovrebbe essere modificato, seguendo quest'ultima regola anche per i ricorsi che riguardano i figli dei genitori coniugati, a seguito dell'esercizio del criterio di delega, contenuto nell'art. 1, comma 23, della l. n. 206/2021, secondo cui il Governo dovrà prevedere che nei procedimenti che riguardano i minori il criterio principale di collegamento della competenza territoriale dovrà essere costituito, in omaggio al c.d. principio di vicinanza o prossimità, dal luogo ove si trova la residenza abituale del minore.

Atto introduttivo

Contenuto del ricorso

Il ricorso deve contenere le generalità del ricorrente e del suo difensore, compresa l'indicazione del codice fiscale di entrambi, e del numero di fax e di posta elettronica certificata del difensore presso cui la parte deve eleggere domicilio, nel Comune ove ha sede il giudice adito, conferendogli con atto separato la procura alla lite, la quale, va sottoscritta dal ricorrente e dal difensore che deve autenticarne la sottoscrizione.

Profili di merito

Onere della prova

L'onere di dimostrare l'incidenza negativa del canone dovuto per la locazione della casa familiare sul reddito del coniuge assegnatario ai fini della determinazione dell'assegno in favore dello stesso e/o dei figli spetta al richiedente, in omaggio al principio generale espresso dall'art. 2697 c.c.

L'onere potrà peraltro essere facilmente e puntualmente assolto mediante la produzione del contratto di locazione, dal quale si evincerà con precisione l'importo mensile dovuto per la locazione della casa familiare.

Analogamente, in caso di richiesta di aumento dell'importo dell'assegno correlato ad un successivo aumento del canone di locazione della casa familiare la prova posta a fondamento dell'istanza di modifica sarà costituita dalla produzione del relativo contratto.

Richieste istruttorie

Come evidenziato, la prova dell'incidenza del canone di locazione della casa familiare può essere fornita dal richiedente mediante la produzione del relativo contratto.

4. Conclusioni

Il godimento della casa familiare, correlato all'affidamento della prole minorenne o non economicamente indipendente, costituisce un'utilità economica “positiva” per il coniuge assegnatario quando la stessa abitazione è di proprietà esclusiva dell'altro coniuge o oggetto di un comodato familiare.

In queste ipotesi, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, incide il “risparmio” correlato alla non necessità di corrispondere il canone di locazione.

Correlativamente se la casa familiare è locata la necessità di corrispondere il canone di locazione può essere valutata tra i fattori che incidono negativamente sul reddito dell'assegnatario e che si correlano ad obbligazioni funzionali all'interesse della prole ed è quindi idonea ad incidere sulla determinazione dell'assegno in favore del coniuge e/o della prole ai fini di un incremento dello stesso rispetto all'importo che sarebbe stato fissato ove non vi fosse stato l'onere del canone di locazione.

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