L'operatore economico non è tenuto a dichiarare i propri precedenti professionali negativi, se essi sono già noti aliunde alla stazione appaltante
15 Aprile 2022
I provvedimenti di esclusione subiti dall'operatore economico in altre procedure di gara vanno dichiarati allo scopo di informare la stazione appaltante della vicenda all'esito della quale sono stati adottati, al fine di consentirle di valutare se il concorrente abbia o meno commesso un grave illecito professionale incidente sull'affidabilità professionale, valendo quali adeguati mezzi di prova per le circostanze ivi rappresentate e la documentazione cui è fatto rinvio per dirle provate (Cons. Stato, sez. V. sent. n. 6407/2021).
Se questa è la ratio dell'obbligo dichiarativo dei provvedimenti di esclusione, non può però ritenersi che un tale obbligo si estenda a ogni provvedimento di esclusione intervenuto a fronte di una medesima vicenda, ove di questa la stazione appaltante sia stata già pienamente informata: un provvedimento di esclusione basato su fatti già noti non incide sul processo decisionale della stazione appaltante, laddove non apporti alcuna informazione ulteriore. |