Procedura di composizione negoziata: richiesta di conferma di misure protettive e divieto di pronuncia della sentenza di fallimento

La Redazione
19 Aprile 2022

Il Tribunale di Roma, nella sentenza in oggetto, affronta alcune questioni relative all'ammissibilità della richiesta di conferma di misure protettive con efficacia erga omnes e sulla decorrenza automatica del divieto di pronuncia della sentenza di fallimento nel corso della composizione negoziata.

Il Tribunale di Roma nell'ambito di una procedura di composizione negoziata ex artt. 2 ss. d.l. 118/2021 ha affermato che: “la legittimazione passiva non può, inoltre, riconoscersi in capo alla massa indifferenziata dei creditori che possano astrattamente promuovere azioni esecutive nei confronti del debitore e che, tuttavia, non abbiano ancora avviato i relativi procedimenti o minacciato di avviarli, con la notifica di un precetto, sia perché le parti e il contenuto della fase giurisdizionale del procedimento di composizione negoziata della crisi devono essere specificamente individuati dal ricorrente, in quanto elementi essenziali di una vera e propria domanda giudiziale, sia perché, al fine di pronunciare sulla domanda, il giudice deve verificare la funzionalità delle singole misure al buon esito delle trattative, la loro incidenza su beni strumentali dell'impresa necessari per la prosecuzione dell'attività nella prospettiva del suo risanamento, nonché la loro proporzionalità al sacrificio che ne deriva per il creditore (art. 7, comma 6, d.l. 118/2021). In questo senso, deve ritenersi inammissibile la richiesta della [ricorrente] di imporre genericamente, a tutti i creditori, il divieto di acquisire diritti di prelazione e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della società in pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi”.

Inoltre, il divieto di pronunciare sentenza di fallimento nei confronti del debitore che abbia domandato l'applicazione di misure protettive del patrimonio, dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, costituisce un effetto di legge, ex art. 6, comma 4, d.l. 118/2021, che non presuppone, né richiede, la conferma o la modifica della misura da parte del giudice.

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