Fallimento: l'indicazione del titolo della prelazione deve essere verificata dal giudice

La Redazione
29 Aprile 2022

In tema di formazione dello stato passivo, «l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, (…) quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice […]».

Alcuni ricorrenti deducono in un giudizio innanzi la S. Corte la violazione delle norme in materia di processo fallimentare e in tema di violazione delle prove, in quanto il Tribunale, decidendo sulla loro opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., aveva ritenuto che non avessero esposto in modo specifico il titolo del privilegio del credito.

La doglianza è stata ritenuta fondata dalla Cassazione. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di formazione dello stato passivo, «l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'art. 93, comma 3, n 4, l.fall. (nel testo novellato a seguito del d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007), quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati» (Cass. n. 33008/2019, n. 25316/2019, n. 10990/2021), ma, nel caso di specie, i ricorrenti avevano appunto allegato e specificato compiutamente il titolo della prelazione deducendo l'inadempimento della fallita relativamente agli obblighi assunti con contratti preliminari trascritti .

Per questi motivi, ne è conseguito l'accoglimento del ricorso e il rinvio della causa al Tribunale di Roma.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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