Fallimento della società incorporata entro un anno dalla fusione
03 Maggio 2022
La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 29 aprile 2022, ha affermato la fallibilità di una società cancellata dal registro delle imprese a seguito di fusione per incorporazione. I giudici, richiamando l'autorevole posizione di Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2021, n. 21970, evidenziano che la fusione di società costituisce una vicenda estintiva della persona fisica, cui fa seguito la successione a titolo universale della società incorporante. Ciò comporta l'operatività dell'art. 10 l. fall., che presuppone unicamente il dato formale della cancellazione dal registro delle imprese con effetto estintivo, a prescindere dalla circostanza che l'attività sociale sia proseguita dal successore. Diversamente, infatti, i creditori della società incorporata subirebbero un pregiudizio derivante dalla confusione dei patrimoni delle persone giuridiche coinvolte nell'operazione e dalla conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale generica della società debitrice. Per contro, la dichiarazione di fallimento consegue unicamente all'insolvenza dell'incorporata al momento dell'estinzione, mentre a nulla rileva il fatto che i relativi debiti siano assunti dall'incorporante o che questi sia ampiamente solvibile, nè tale circostanza è in grado di elidere la responsabilità dell'ente cancellato. Una simile possibilità è comunque subordinata al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 10 l. fall., sicchè la società incorporata potrà essere dichiarata fallita solo entro il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. la Corte afferma, infine, che il rimedio dell'opposizione preventiva, di cui all'art. 2504 c.c., costituisce strumento aggiuntivo e non sostitutivo alla procedura concorsuale, data l'assenza di una espressa previsione normativa in tal senso. |