Utilizzo del criterio del prezzo più basso per appalto rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 2, comma 4, DL 76/20.

Redazione Scientifica
04 Maggio 2022

Tenuto conto che l'art. 2, comma 4, del d.l. n. 76/2020 relativamente agli interventi pubblici di cui al precedente comma 3 consente di operare...

Tenuto conto che l'art. 2, comma 4, del d.l. n. 76/2020 relativamente agli interventi pubblici di cui al precedente comma 3 consente di operare “in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto, la scelta nella materia de qua del criterio del minor prezzo quale criterio di aggiudicazione - assicurando una accelerazione nei tempi di conclusione della procedura rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - risponde pienamente alle finalità indicate da detto art. 2 del d.l. 76/2020, consistenti nell'incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e far fronte alle ricadute economiche dell'emergenza epidemiologica COVID 19.

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