Unicità del centro decisionale: fattispecie di pericolo e iter di accertamento circa la sua sussistenza. Legittimità costituzionale della normativa
06 Maggio 2022
La causa escludente inerente il collegamento tra imprese concorrenti alla medesima gara prevista dall'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 non risulta irragionevole, né immotivatamente limitativa del diritto al lavoro (di cui all'art. 35 Cost.), discriminatoria (ex art. 3 Cost.) o pregiudizievole per l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), avendo il legittimo (specifico) fine, perseguito peraltro in termini rispettosi della proporzionalità, volto a sanzionare qualsiasi forma di concertazione fra gli operatori economici nell'ambito delle procedure a evidenza pubblica. Inoltre, in relazione ai parametri costituzionali degli artt. 35 e 41 Cost., non assume rilievo il richiamo al profilo dell'assunzione di partecipazioni in altre imprese o di “aggregazione sotto forma di capitale”, giacché - oltre alla sopra rilevata ragionevolezza della regola posta - l'acquisto od assunzione di partecipazioni non è in sé impedito dalla norma, la quale attiene piuttosto al solo (pertinente) elemento della partecipazione alle gare e relative limitazioni e rimedi. |