Affidabilità del singolo operatore economico nell'ambito delle gare pubbliche e apprezzamento diretto della stazione appaltante

Redazione Scientifica
06 Maggio 2022

Anche per le ipotesi di risoluzione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter) CCP occorre un apprezzamento diretto dalla stazione appaltante sul piano della gravità e della collocazione temporale del fatto.

L'apprezzamento circa l'affidabilità del singolo operatore economico nell'ambito delle gare pubbliche è rimessa – al di fuori dei casi di esclusione automatica previsti dalla legge – alla valutazione discrezionale dell'amministrazione, principio che vale anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. n. 50 del 2016, per la quale è chiaramente rimessa dalla legge alla stazione appaltante una valutazione di «gravità», e dunque di attitudine escludente del fatto rilevato.

A tale proposito, s'è chiarito anche – con riguardo in particolare ai pregiudizi di natura penale – che l'indagine della stazione appaltante si incentra su un apprezzamento autonomo dei fatti, tenuto conto del contesto temporale.

Dal che si desume, in termini generali, da un lato, che se non occorre certamente un giudicato sulla vicenda addebitata al concorrente per poterne trarre ragioni d'inaffidabilità o non integrità giustificanti la sua esclusione; dall'altro – al contempo – che l'amministrazione è investita d'un autonomo e distinto apprezzamento in funzione dell'adozione dei provvedimenti d'ammissione ed esclusione dalla gara.

Quanto suesposto ben vale, con i dovuti adattamenti e declinazioni, per le ipotesi di risoluzione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. n. 50 del 2016, per le quali – come è evidente dal tenore della disposizione – occorre un apprezzamento diretto dalla stazione appaltante sul piano della gravità, oltreché della collocazione temporale del fatto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.