Opponibilità al fallimento della domanda ex art. 2932 c.c. tempestivamente trascritta
12 Maggio 2022
Il Tribunale precisa che la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. volta ad ottenere la proprietà di un bene immobile e formulata nei confronti della curatela, ove trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore (inadempiente), è opponibile alla massa di creditori. Ciò comporta che il diritto del curatore di recedere dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l. fall., pur sussistente, non potrebbe comunque essere validamente opposto al promissario acquirente ai sensi dell'art. 2652, comma 2, c.c. Di conseguenza, il potenziale aggiudicatario della vendita fallimentare si troverebbe esposto al rischio concreto di subire l'evizione. Tale circostanza, per il Tribunale, integra i “gravi e giustificati motivi” richiesti dall'art. 108 l. fall. per ottenere la sospensione delle operazioni di vendita fino all'esito del giudizio promosso per l'esecuzione in forma specifica. |