Bancarotta documentale: è possibile applicare la speciale tenuità del danno?

La Redazione
18 Maggio 2022

Per la Cassazione, ai fini dell'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 219, comma 3, l.fall., al delitto di bancarotta documentale, la valutazione del danno deve essere fatta con riferimento alla diminuzione patrimoniale complessiva causata ai creditori dall'azione del colpevole nel momento della consumazione del reato e in relazione alla consistenza oggettiva del danno.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità previsto dall'art. 219, comma 3, l.fall., in relazione al reato di bancarotta documentale.

A riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere concessa anche per il delitto di bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta di libri e scritture, e che a tal fine la valutazione del danno deve essere fatta con riferimento alla diminuzione patrimoniale complessiva causata ai creditori dall'azione del colpevole nel momento della consumazione del reato e in relazione alla consistenza oggettiva del danno. Pertanto, il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto «non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti» (Cass. pen., n. 12087/2000).

Pertanto, ai fini della valutazione della speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, l.fall. «quando si versi nell'ipotesi della sola bancarotta documentale che comporti l'impossibilità di ricostruire il patrimonio del fallito l'operazione di individuazione del danno può essere più complessa o risultare addirittura impossibile. In tal caso, mancando parametri utili per la determinazione diretta del danno, potranno soccorrere, ove presenti, altri elementi di valutazione che sebbene non consentano di addivenire a una determinazione oggettiva del danno potrebbero comunque essere indicativi della modesta entità dello stesso».

Ne consegue che anche la condotta di bancarotta documentale può incidere sull'attivo «non consentendo di ricostruire il patrimonio o di ricomporlo mediante l'esercizio delle azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori, sicché anche in relazione ad essa può ravvisarsi il danno di speciale tenuità - o di rilevante gravità - a seconda dell'entità della sua incidenza sull'attivo» (Cass. pen., n. 7888/2018).

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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