Inapplicabilità del cram down al concordato fallimentare

La Redazione
20 Maggio 2022

La corte d'appello ha escluso l'applicabilità del cram down di cui agli artt. 180, comma 4, e 182 bis, comma 4, l.fall. al concordato fallimentare, attesa l'assenza di qualsiasi lacuna normativa che giustifichi il ricorso all'analogia.

La corte distrettuale ha affermato che, nel caso di concordato fallimentare, non può trovare applicazione analogica la disciplina di cui agli artt. 180, comma 4, e 182-bis, comma 4, l.fall., come modificati dall'art. 3, comma 1-bis, D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020.

La norma di cui all'art. 128 l.fall. prevede infatti espressamente che il concordato fallimentare si intende approvato solo con il voto favorevole dei creditori che rappresentino almeno la metà dei crediti ammessi e che gli inerti si considerano consenzienti. Deve pertanto rimarcarsi la diversità tra il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato fallimentare. In tale ultima ipotesi, infatti, la “compiuta disciplina espressamente dettata dal legislatore” non consente il ricorso all'interpretazione analogica, considerando:

  • l'assenza di una lacuna normativa in materia di concordato fallimentare;
  • “il carattere eccezionale e speciale” delle norme in tema di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti, che non consente di applicare la medesima disciplina “a casi diversi da quelli espressamente previsti” ai sensi dell'art. 14 preleggi.

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