Inapplicabilità del cram down al concordato fallimentare
20 Maggio 2022
La corte distrettuale ha affermato che, nel caso di concordato fallimentare, non può trovare applicazione analogica la disciplina di cui agli artt. 180, comma 4, e 182-bis, comma 4, l.fall., come modificati dall'art. 3, comma 1-bis, D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020. La norma di cui all'art. 128 l.fall. prevede infatti espressamente che il concordato fallimentare si intende approvato solo con il voto favorevole dei creditori che rappresentino almeno la metà dei crediti ammessi e che gli inerti si considerano consenzienti. Deve pertanto rimarcarsi la diversità tra il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato fallimentare. In tale ultima ipotesi, infatti, la “compiuta disciplina espressamente dettata dal legislatore” non consente il ricorso all'interpretazione analogica, considerando:
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