Concordato preventivo: l’eccezione di inadempimento nella verifica dello stato passivo

La Redazione
24 Maggio 2022

In caso di violazione da parte del professionista dell'obbligo di diligenza nella redazione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall., la curatela del fallimento è legittimata ad eccepire l'inadempimento del professionista ai sensi dell'art. 1460 c.c., con esclusione tout court del credito professionale dallo stato passivo.

Con l'ordinanza in esame, la Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela nei confronti di un avvocato relativamente all'attività di advisor legale da quest'ultimo svolta per l'ammissione della società da lui assistita al concordato preventivo. In particolare, la domanda era stata respinta in quanto la prestazione non era stata svolta con l'ordinaria diligenza, sicché il concordato era stato dichiarato inammissibile per la non fattibilità del piano in ragione delle criticità tecniche e giuridiche non rilevate dal professionista. Da qui, il ricorso in cassazione dell'avvocato.

Il ricorso è infondato, in quanto, come già evidenziato dalla Corte, in tema di ammissione al passivo fallimentare del credito del professionista che abbia redatto la relazione di cui all'art. 161, comma 3, l.fall., in presenza di eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, il giudice non può negare l'ammissione sul fondamento di una diversa ragione di inadempimento, trattandosi di eccezione rimessa all'esclusiva iniziativa di parte (Cass. civ. n. 15807/2021).

Ne consegue che «l'eccezione di inadempimento del professionista che abbia operato quale advisor legale ai fini della predisposizione della domanda, della proposta e del piano concordatario, è idonea a paralizzarne la pretesa creditoria relativa al compenso in sé e per sé considerato, salva la prova del corretto adempimento della prestazione secondo il modello legale prescelto per il concordato; laddove invece il giudice del merito abbia concretamente ritenuto inadempiente il suddetto professionista, in coerenza con l'eccezione sollevata dalla curatela, la relativa valutazione integra un giudizio di fatto, che se motivato (come nella specie) resta insindacabile in sede di legittimità».

Il ricorso, di conseguenza, è inammissibile.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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