Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 8 - Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli ( Art. 9 del d.lgs n. 29 del 1993 )

Ciro Silvestro

Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli

(Art. 9 del d.lgs n. 29 del 1993)

1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.

2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

Inquadramento

L'art. 8 del decreto n. 165 pone una serie di prescrizioni volte a garantire una rappresentazione quanto più possibile reale del fabbisogno di spesa per il personale pubblico e il continuo monitoraggio del suo andamento, al fine di un più efficace controllo.

Il comma 1 dell'art. 8 fissa, in primo luogo, un principio di trasparenza: le amministrazioni pubbliche devono adottare tutte le misure necessarie a far sì che la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione (cfr. Cass. sez. lav., n. 25246/2015).

L'evidenza della spesa richiede che la sua entità complessiva sia determinata da voci chiaramente individuate o individuabili e non da voci occulte, che potrebbero comportare oneri maggiori rispetto a quelli rappresentati. La certezza comporta che l'entità della spesa per il personale deve essere fondata su elementi già quantificati o quantificabili. La spesa deve, infine, essere prevedibile nella sua evoluzione, deve essere, cioè, ipotizzata e programmata nella sua progressione attraverso la rappresentazione fedele della prevedibile dinamica delle componenti, rilevabile sulla base delle competenze fisse ed accessorie dovute relativamente al periodo a cui la previsione di spesa per il personale si riferisce.

La dottrina sottolinea che la spesa pubblica altro non è che «erogazione monetaria necessaria alla estinzione di rapporti obbligatori: conseguentemente la prescrizione con cui esordisce l'articolo in esame va intesa nel senso che le amministrazioni devono operare affinché le obbligazioni pecuniarie che esse hanno con i propri dipendenti siano evidenti, certe e prevedibili nella evoluzione. L'importo di queste obbligazioni può dipendere direttamente dalla disciplina dei relativi rapporti oppure dall'esercizio di quei poteri del privato datore di lavoro che trovano il loro fondamento nella disciplina del rapporto. Tutto ciò consente di riscontrare nella disposizione in questione un duplice contenuto prescrittivo. Per un verso, sta ad indicare che entrambi i tipi di atti, sia quelli di disciplina del rapporto che quelli mediante i quali sono esercitati i poteri derivanti da tale disciplina, devono essere supportati dalla previsione circa l'(o le conseguenze sull') importo della/e relativa/e obbligazione/i. [...] Per altro verso, viene prescritta una maggior attenzione nell'effettuare questa previsione: proprio perché le spese per il personale costituiscono una componente rigida dei bilanci pubblici, non è sufficiente che le relative previsioni siano attendibili, come è richiesto nella generalità dei casi, ma è necessarie che esse siano certe, per l'immediato, e prevedibili quanto alla evoluzione futura; ciò implica il divieto di dare a tali atti un contenuto che non consenta previsioni del genere» (Brancasi, 1117).

La determinazione delle risorse finanziarie e l'incremento del costo del lavoro

Strettamente connessa all'esigenza che la spesa per il personale sia evidente, certa e prevedibile nella sua evoluzione, è l'ulteriore prescrizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 8 in commento, ovvero che le risorse necessarie siano definite nel rispetto dei complessivi limiti derivanti dagli strumenti di programmazione e di bilancio.

Segnatamente, le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.

Il valore di tali disposizioni risiede nell'aver imposto un rapporto di dipendenza tra l'evoluzione della spesa per il personale e le compatibilità economico finanziarie, evoluzione la cui dinamica non può costituire una variabile indipendente dalle altre componenti della spesa pubblica.

Il comma 2 dell'art. 8 precisa, altresì, che l'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti pubblici non economici cd. «a disciplina singolare» o monocomparto di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto n. 165, è «soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica». Si tratta di enti ed aziende che non rientrano nei comparti di contrattazione del pubblico impiego ma che dispongono di una propria dinamica di contrattazione collettiva.

Bibliografia

Brancasi, Commento all'art. 9, d.lgs. n. 29/1993, in Corpaci, Rusciano, Zoppoli (a cura di), La riforma dell'organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche, in Nuove leggi civ., 1999, 1116.

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