Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 9 - Partecipazione sindacale 1Partecipazione sindacale1 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalita' e gli istituti della partecipazione. [1] Articolo sostituito dall'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. InquadramentoÈ l'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009 ad aver definito l'attuale formulazione dell'art. 9 del decreto n. 165. Esso statuisce che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2», sono i contratti collettivi nazionali a disciplinare le modalità e gli istituti della partecipazione sindacale. Il legislatore del 2009 si è posto in controtendenza rispetto ad un recente passato in cui, approfittando della debolezza manifestata dal datore di lavoro pubblico, con particolare riguardo al livello decentrato, il sindacato è riuscito ad imporre una partecipazione anche negoziale in materie relative ad aspetti aventi carattere propriamente organizzativo. Si è trattato di un'interpretazione distorsiva, perché nel pubblico impiego la contrattazione collettiva integrativa è autorizzata ex lege ad espandersi solo sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, materie quindi espressamente delegate a tale fine dal CCNL (Viscomi, 265). La riforma Brunetta ha cosi, conseguentemente portato alla eliminazione della concertazione, la forma più pervasiva di confronto fra le parti, che ha manifestato una tendenza a tracimare in forme para contrattuali ovvero favorire regimi cogestionali deresponsabilizzanti. Successivamente, l'art. 2, comma 17, del d.l. n. 95 del 2012, ha reintrodotto la possibilità per il CCNL di prevedere non meglio specificate forme di «esame congiunto» (limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro). Infine, l'indirizzo restrittivo è stato attenuato dalla riforma Madia, con un parziale intervento sull'art. 5, comma 2, del decreto n. 165. L'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 ha, infatti, introdotto nel corpo dell'art. 5, comma 2, del decreto n. 165, il riferimento a ulteriori forme di partecipazione, oltre alla sola informazione, nei confronti degli atti gestionali di esclusiva pertinenza dei dirigenti, sempre ove previste dai contratti collettivi nazionali (Talamo, 297). La riforma Madia ha, in sintesi, recuperato la disponibilità, per la contrattazione nazionale, della materia della partecipazione sindacale, ora abilitata ad attivare circuiti di gestione partecipata oltre l'informazione, senza ultronee limitazioni legislative, ma comunque senza la possibilità di contrattare le relative materie. Il legislatore tiene nettamente distinta la partecipazione dalla contrattazione ed espressamente esclude, con il dettato dell'art. 40, comma 1, del decreto n. 165, la contrattazione delle materie sottoposte a partecipazione sindacale, su cui rimane ferma la decisione in via esclusiva degli organi preposti alla gestione. Nel 2009 è stato quindi riaffermato con forza che gli atti di micro organizzazione (e di gestione dei rapporti) dei dirigenti pubblici, sussunti nell'area privatizzata, rimangono l'effetto di scelte unilaterali dell'amministrazione, titolare originaria del potere per la realizzazione dell'interesse pubblico. Ciò sancisce l'impossibilità, ex lege, di contratti gestionali, analoghi a quelli con cui il datore di lavoro privato procedimentalizza e autolimita propri poteri di auto-organizzazione (Mastrogiuseppe, Talamo, 55). BibliografiaMastrogiuseppe, Talamo, Contrattazione collettiva nel lavoro pubblico e concertazione sociale. Stato dell'arte e prospettive, in Sinappsi, 2020, 1, 55; Talamo, Relazioni collettive e dirigenza pubblica: prove di legislazione al test della Consulta (ed ancora alla ricerca di un assetto ragionevole), in Il lavoro nelle p.a., 2016, 297; Viscomi, La partecipazione sindacale e la partecipazione all'organizzazione del lavoro, in Carinci, Zoppoli (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in Diritto del lavoro, Commentario diretto da Carinci, Torino, 2004, 265. |