Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 12 - Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro ( Art. 12-bis del d.lgs n. 29 del 1993 , aggiunto dall' art. 7 del d.lgs n. 80 del 1998 )

Ciro Silvestro

Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro

(Art. 12-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

Inquadramento

L'articolo 12 del decreto n. 165 facoltizza, senza obbligare, le amministrazioni pubbliche a istituire appositi uffici per la gestione del contenzioso del lavoro, allo scopo di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali.

Più amministrazioni, omogenee o affini, possono scegliere di istituire un ufficio unico per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune, tramite un'apposita convenzione atta a regolare le modalità di costituzione e di funzionamento. L'ottica è quella di realizzare economie di scala e di agevolare gli enti di minori dimensioni, presso i quali è più spesso utilizzato il modulo convenzionale per la gestione in forma associata di servizi comuni.

Profili applicativi.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, «nelle pubbliche amministrazioni, la funzione di promuovere e resistere alle liti rientra tra quelle affidate dal d.lgs. n. 165/2001 ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. Tale attribuzione, che comporta anche il potere di conferire procura alle liti, non è derogata – in difetto di qualsiasi previsione in tal senso – dalla successiva istituzione dell'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e dalla attribuzione a tale ufficio (ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. citato) di detta funzione (e del connesso potere), sia pure limitatamente al contenzioso del lavoro» (Cass. sez. lav., n. 19558/2006).

A prescindere dal livello dirigenziale a cui attribuire la titolarità dell'ufficio per il contenzioso, «non pare mettersi in discussione l'opinione della dottrina maggioritaria volta ad attribuire allo stesso rilevanza meramente interna: l'attività svolta dall'ufficio si esaurisce all'interno dell'amministrazione ed è strumentale ed ausiliaria rispetto ai poteri di gestione del contenzioso incardinati in capo al dirigente. [..] È tuttavia da condividere anche l'opinione di chi ritiene che attraverso un atto di organizzazione dell'amministrazione possa essere attribuita diretta rilevanza verso l'esterno all'ufficio, rendendo così riconducibile allo stesso tutta l'attività di gestione del contenzioso, da quelle di studio e di supporto, a quelle di difesa diretta in giudizio della P.A.. Occorre, comunque, rimarcare che la rilevanza meramente interna della struttura deputata a gestire il contenzioso non può certo condurre ad una sua esclusione dall'esercizio dei poteri defensionali di cui all'art. 417-bis c.p.c.» (Menegatti, 1380).

La possibilità di costituire un ufficio specializzato per la gestione del contenzioso del lavoro si salda, infatti, all'attribuzione alle P.A. del potere di farsi rappresentare dinanzi al giudice del lavoro dai propri dipendenti, limitatamente al giudizio di primo grado, come statuito dal primo comma dell'art. 417-bis c.p.c. (rappresentanza c.d. tecnica). Il secondo comma del citato articolo, relativo alle amministrazioni statali e ad esse equiparate, attribuisce all'Avvocatura dello Stato, destinataria della notifica del ricorso ex art. 415 c.p.c, il potere di assumere direttamente la trattazione della causa, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici. Tali questioni possono, in primo luogo, identificarsi in quelle concernenti la validità, l'interpretazione o l'efficacia delle fonti contrattuali collettive o delle fonti normative generali non contrattuali e in quelle il cui petitum sia idoneo ad incidere sulle disposizioni sul costo del lavoro contenute nelle leggi o nei contratti collettivi (Avvocatura dello Stato - Circolare 17 ottobre 1998, n. 38; cfr. anche la Circolare 29 luglio 2010, n. 43). Della determinazione dell'Avvocatura dello Stato è data immediata comunicazione non solo ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, ma anche al Dipartimento della funzione pubblica, per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. Qualora non venga ravvisata la necessità di trattazione diretta della controversia, l'Avvocatura dello Stato deve trasmettere immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica, gli atti introduttivi all'amministrazione interessata perché provveda alla propria difesa.

La versione originaria dell'art. 417-bis, introdotta dall'art. 42, comma 1, d.lgs. n. 80/1998, prevedeva che le amministrazioni pubbliche potessero stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari, muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio, mentre il testo vigente prevede che possono stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. La modifica apportata dall'art. 19, comma 17, d.lgs. n. 387/1998 esprime una scelta antiformalistica da parte del legislatore, che ha sostituito la restrittiva dizione «funzionario» con quella più generica di «dipendente» ed ha escluso la necessità del mandato generale o speciale, riconducendo la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione al rapporto di immedesimazione organica,. Un'eccezione è rappresentata dall'ultimo comma dell'art. 417-bis c.p.c., secondo il quale gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato (Apicella, 574).

In sostanza, l'art. 12 del d.lgs. n. 165/001, nel prevedere la creazione di uffici per la gestione del contenzioso del lavoro, fa assumere a tali strutture una responsabilità che va oltre lo studio delle questioni sostanziali oggetto della lite, per coinvolgere la redazione degli atti difensivi e le attività di udienza. Da rilevare che potrebbe attenuarsi «quella terzietà tecnica che caratterizza la difesa dell'Avvocatura dello Stato dal momento che «l'impiegato-difensore ex art. 17-bis c.p.c.» è un collega del ricorrente. Poiché, infatti, i difensori interni delle amministrazioni non sono avvocati, ma impiegati pubblici, non sono ad essi applicabili le norme sulla deontologia professionale previste per la professione forense né le conseguenti responsabilità in caso di violazione delle norme medesime innanzi al Consiglio dell'Ordine» (Busico).

Bibliografia

Apicella, La difesa delle amministrazioni pubbliche nelle controversie di lavoro, in Il lavoro nelle p.a., 2001, 569; Busico, La difesa delle amministrazioni pubbliche nelle controversie di lavoro, in lexitalia.it, 2009; Menegatti, Gli uffici per la gestione del contenzioso e la rappresentanza in giudizio delle pp.aa., in Carinci, Zoppoli (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in Diritto del lavoro, Commentario diretto da Carinci, Torino, 2004, 1337.

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