Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 13 - Amministrazioni destinatarie ( Art. 13 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituito prima dall' art. 3 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall' art. 8 del d.lgs n. 80 del 1998 )Amministrazioni destinatarie (Art. 13 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 8 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. InquadramentoLa Sezione I del Capo secondo del d.lgs. n. 165/2001 si apre e si chiude con due articoli – il 13 e il 27 – che riguardano le diverse amministrazioni destinatarie della normativa sulla dirigenza. La sintetica norma dell'art. 13 delimita l'ambito di applicazione diretta delle disposizioni contenute nel Capo II alle sole amministrazioni centrali. Le disposizioni dell'art. 27, a loro volta, prescivono l'adeguamento degli ordinamenti delle amministrazioni non statali ai princìpi recati dall'articolo 4 e dal Capo II del decreto n. 165. Ciò a tutela di un minimo di uniformità possibile, in materia di dirigenza, tra le varie amministrazioni pubbliche (cfr. anche l'analogo disposto dell'art. 111 del d.lgs. n. 267/2000, per gli enti locali). In ragioni delle configurazioni e dei caratteri specifici delle varie realtà amministrative, sempre più diversi da quelli della P.A. centrale, parte della dottrina preferisce parlare di «dirigenze pubbliche» piuttosto che di «dirigenza pubblica» (Carinci, 833). Tuttavia, «quello della dirigenza dello Stato privatizzata, imperniato sul principio della temporaneità degli incarichi dirigenziali, rimane il modello base che influenza tutti gli altri, sia per esplicita scelta del legislatore, sia perché anche gli enti dotati di autonomia regolativa, come specialmente le regioni, non si sono discostati di molto dal modello statale. Beninteso, la presa d'atto del polimorfismo della dirigenza pubblica è sicuramente un fatto necessario, specie dal punto di vista metodologico, reso evidente dalla circostanza che ormai esistono diversi statuti giuridici e normativi delle varie dirigenze, frutto della combinazione di regole legali, statali e regionali, di norme della contrattazione collettiva e dell'autonomia regolamentare dei vari enti. In genere, tale differenziazione appare collegata alle diverse funzioni svolte e ai molteplici servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, nell'apprezzabile direzione di adattarsi al pluralismo organizzativo e territoriale delle moderne amministrazioni pubbliche» (Bellavista, 98). Sui complessivi rapporti tra la normativa del decreto 165 e il policentrico universo amministrativo italiano si vedano anche l'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento alle problematiche successive alla riforma costituzionale del 2001. BibliografiaBellavista, La figura del datore di lavoro pubblico, in Giornale di dir. lav. e rel. Industriali, 2010, 1, 87; Carinci, Il lento tramonto del modello unico ministeriale della dirigenza: dalla “dirigenza” alle “dirigenze, in Il lavoro nelle p.a., 2004, 5, 833. |