Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 17 bis - Vicedirigenza 1Vicedirigenza 1 [ 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17 2 3. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27. ]4
[1] Articolo inserito dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145. Per l'interpretazione del presente articolo, vedi l'articolo 8 della Legge 4 marzo 2009, n. 15. [2] Comma modificato dall'articolo 14-octies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 . [3] A norma dell'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. [4] Articolo abrogato dall'articolo 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . InquadramentoPer il commento, v. sub art. 17. |