Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 20 - Verifica dei risultati ( Art. 20 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituito dall' art. 6 del d.lgs n. 470 del 1993 e successivamente modificato prima dall' art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998 , poi dall' art. 6 del d.lgs n. 387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs n. 286 del 1999 )

Ciro Silvestro

1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.

Inquadramento

L'art. 20 del decreto n. 165 è dedicato all'enunciazione di alcuni principi in tema di verifica dei risultati con riguardo ai dirigenti di alcune specifiche amministrazioni: la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni competenti in materia di difesa, sicurezza dello Stato, polizia e giustizia.

In una prospettiva derogatoria delle ordinarie modalità, la disposizione in commento individua, in primis, i soggetti deputati alle operazioni di verifica in questione: per i dirigenti esse sono operate dal Ministro; per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale, la competenza spetta, invece, al Consiglio dei Ministri

(Zoppoli, 149).

La norma precisa, poi, che i termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti, rispettivamente, con regolamento ministeriale ovvero con d.P.R. adottato ai sensi dell'art. 17 della l. n. 400/1988. Fino alla data di entrata in vigore del citato d.P.R., si procede con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.

Risulta, così,

sottoposta ad autonoma disciplina la materia della verifica dei risultati in relazione ad alcune amministrazioni connotate da specificità, in quanto deputate alla cura di interessi pubblici particolarmente sensibili, connessi alle funzioni d'ordine ovvero alla struttura servente l'attività del Presidente del Consiglio dei ministri.

Parte della dottrina evidenzia che ciò si riconnette alla «considerazione del fatto che non tutte le amministrazioni sono suscettibili di una valutazione economica della gestione dei loro servizi. Esistono rami della amministrazione nei quali prevalgono, inevitabilmente, logiche politiche piuttosto che manageriali; sono le cosiddette amministrazioni de puissance per le quali, infatti, è previsto che la verifica dei risultati sia compiuta dagli organi di vertice e non dagli organismi tecnici di controllo» (Amirante, 1175).

Anche il d.lgs. n. 150/2009 (il cui Titolo II, in particolare, disciplina la materia della valutazione, già normata dal d.lgs. n. 286/1999) ha fatto salvo l'impianto normativo recato dall'art. 20 del decreto n. 165, opzione condivisa dalla riforma Madia del 2017.

Bibliografia

Amirante, Commento all'art. 20, d.lgs. n. 29/1993, in Corpaci, Rusciano, Zoppoli (a cura di), La riforma dell'organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche, in Nuove leggi civ., 1999, 5-6, 1173; Zoppoli, La valutazione delle prestazioni della dirigenza pubblica: nuovi scenari, vecchi problemi, percorsi di «apprendimento istituzionale», in Quaderni di dir. lav. e rel. Industriali, 2009, 32, 149.

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