Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 26 - Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale ( Art. 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n. 29 del 1993 , modificati prima dall' art. 14 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall' art. 45, comma 15 del d.lgs n. 80 del 1998 )

Ciro Silvestro

Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale

(Art. 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n. 29 del 1993, modificati prima dall'art. 14 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma 15 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.

2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.

3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

Inquadramento

Il settore sanitario rappresenta un vero e proprio unicum nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, sia per la presenza di un quadro normativo con profili di specialità, sia per la qualificazione delle Asl come aziende dotate, da un lato, di personalità giuridica di diritto pubblico e, dall'altro, di una vera e propria autonomia imprenditoriale. Tale peculiarità si salda al fatto che gli operatori sanitari agiscono nel settore dei diritti sociali costituzionalmente garantiti, che richiedono per la loro soddisfazione azioni positive da parte dei pubblici poteri. La disciplina di carattere generale dei rapporti di lavoro dei dirigenti la si rinviene, comunque, nel d.lgs. n. 165/2001 di privatizzazione (Bonomi).

L'art. 26 del decreto n. 165 disciplina, in particolare, l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale, senza alcun riferimento alla qualifica di dirigente medico, in quanto per quest'ultima trova applicazione la disciplina speciale prevista dal d.lgs. n. 502/1992.

L'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli predetti presuppone la partecipazione a un concorso pubblico per titoli ed esami, di cui vengono delineati i requisiti di partecipazione (comma 1; cfr. anche Corte cost., n. 449/2006).

Quanto ai commi 2 e 3 dell'art. 26, essi recano norme in tema di incarichi dirigenziali e dotazioni organiche ormai sostanzialmente obsolete.

Bibliografia

Bonomi, La dirigenza sanitaria, in federalsimi.it, 2014.

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