Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 27 - Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali ( Art. 27-bis del d.lgs n. 29 del 1993 , aggiunto dall' art. 17 del d.lgs n. 80 del 1998 )Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali (Art. 27-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione. InquadramentoLe disposizioni dell'art. 27 del decreto n. 165 valgono ad imprimere un moto sollecitatorio a che le amministrazioni non statali, nell'ambito delle rispettive autonomie e tenuto conto delle proprie peculiarità, provvedano comunque all'adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi recati dall'art. 4 e dal capo II del medesimo decreto n. 165. Nel rapporto con la disciplina della dirigenza possono, quindi, essere individuati varie situazioni: a) amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle quali si applicano direttamente le disposizioni del capo II del decreto 165 (cfr. l'art. 13); b) enti pubblici non economici nazionali, che si adeguano ai principi, «anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione» (cfr., in tema, Cons. St., comm. spec., n. 514/2003). Si è parlato, al riguardo, di attribuzione di potestà regolamentare rafforzata; c) regioni a statuto ordinario, che si adeguano nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare (particolare posizione mantengono le autonomie a statuto speciale); d) altre amministrazioni pubbliche, che si adeguano nell'ambito della propria potestà statutaria e regolamentare. La giurisprudenza ha, peraltro, precisato che la potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni dall'art. 27-bis d.lg. n. 29/1993, «è finalizzata al solo scopo di disciplinare [nell'ambito organizzativo interno] finalità e modi di esercizio delle funzioni, essendo le relative titolarità già stabilite dalla fonte primaria e coperte da specifica riserva di legge; [...] dovendosi altresì escludere che l'effettivo esercizio dei poteri di gestione da parte della dirigenza sia subordinato alla previa adozione della disciplina regolamentare» (T.A.R. Sicilia, Catania I, n. 579/2003, Cons. St. IV, n. 102/2002). In tema si segnala Corte cost., n. 2/2004, con cui la Consulta ha dichiarato «non fondata, in riferimento all'art. 117 comma 2 lett. l) Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 comma 5 dello statuto della Regione Calabria, il quale attribuisce alla potestà statutaria, legislativa e regolamentare della Regione la disciplina del regime contrattuale dei dirigenti regionali. Poiché la norma statutaria deve essere interpretata nel senso che essa si limita prevedere che la Regione disciplina con provvedimenti normativi il regime procedimentale della contrattazione con i propri dirigenti, ovviamente per la parte di propria competenza, la stessa è compatibile con la disciplina costituzionale e con la stessa legislazione statale vigente in materia di ordinamento della dirigenza pubblica, in quanto, se la intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici vincola anche le regioni, tuttavia la stessa legislazione statale in materia di ordinamento della dirigenza non esclude una, seppur ridotta, competenza normativa regionale in materia, prevedendo espressamente (art. 27 comma 1 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), che le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare adeguano ai principi dell'art. 4 e del Capo I, i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità» |