Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 29 - Reclutamento dei dirigenti scolastici 1 ( Art. 28-bis del d.lgs n. 29 del 1993 , aggiunto dall' art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998 e successivamente modificato dall' art. 11, comma 15 della legge n. 124 del 1999 )Reclutamento dei dirigenti scolastici 1 (Art. 28-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 11, comma 15 della legge n. 124 del 1999) 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, bandito dal Ministero dell'istruzione e del merito per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all' articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni. [Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma.] Al concorso [per l'accesso al corso-concorso] puo' partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita' complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo' comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. [Il corsoconcorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico.] [Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti.] Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo 2. [1] Articolo sostituito dall'articolo 17, comma 1, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128. [2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 217, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.L. Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successivamente dall'articolo 20-bis, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023, n.191. InquadramentoIn deroga a quanto previsto dall'art. 28, in merito al reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni statali, l'art. 29 del decreto n. 165 stabilisce apposite modalità per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Tale sistema di reclutamento è stato riformato dalla legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015: art. 1, comma 217). Successivamente, ulteriori modifiche sono state apportate dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 126/2019, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti». Il legislatore del 2019 è intervenuto, in particolare, a sostituire il precedente corso-concorso selettivo di formazione con un concorso selettivo nazionale per titoli ed esami, organizzato su base regionale. Con la l. n. 208/2015 era stato, infatti, previsto che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizzasse mediante un corso-concorso selettivo di formazione bandito per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il meccanismo di autorizzazione delle assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della l. n. 449/1997. Confermato sia il riferimento a tutti i posti vacanti nel triennio che al citato meccanismo di autorizzazione alle assunzioni, la vigente formulazione prevede che il nuovo concorso selettivo per titoli ed esami sia bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze». All'ormai abrogato corso-concorso potevano essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, entro un limite massimo del 20%, da determinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (volto a definire anche le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso; cfr. il regolamento emanato con d.m. 3 agosto 2017, n. 138). In deroga al meccanismo del corso-concorso selettivo di formazione, l'art. 10, comma 1, del d.l. 135/2018, già aveva previsto che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso concorso bandito nel 2017 fossero, invece, dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso. La disciplina del nuovo concorso selettivo.Secondo quanto disposto dall'art. 29 in esame, al concorso selettivo possono partecipare i docenti e il personale educativo delle istituzioni statali, in possesso del diploma di laurea magistrale o di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, con almeno una anzianità di 5 anni nel ruolo di appartenenza. È anche previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. La dirigenza scolastica, dunque, è riservata al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a conferma della necessaria integrazione tra competenze giuridiche e didattiche, con una prevalenza di queste ultime, in quanto l'attività deve soddisfare le esigenze della scuola. Il periodo di servizio necessario deve essere svolto nelle istituzioni statali e non rileva l'attività prestata in scuole private. In passato, era stato previsto un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea (Dapas, Viola). Il concorso può comprendere una eventuale prova preselettiva, nonché una o più prove scritte e una prova orale, cui segue la valutazione dei titoli. Secondo quanto disposto dal d.l. n. 126/2019, le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che «conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente». L'ultimo periodo dell'art. 29 statuisce che con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli. Agli stessi decreti compete la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo. La nuova disciplina comporta il venir meno delle spese di organizzazione dei tirocini e della fase formativa previsti dal cancellato corso-concorso selettivo di formazione, sostituiti con un meno oneroso corso di formazione in servizio rivolto ai neodirigenti. BibliografiaDapas, Viola, Il dirigente scolastico nell'era della «buon a scuola», in federalismi.it, 2015. |