Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 29 bis - Mobilita' intercompartimentale 1Mobilita' intercompartimentale 1 1. Al fine di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali e' definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione 2. [1] Articolo inserito dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. [2] Vedi l'articolo 4, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. InquadramentoLe norme contenute nel Capo III del Titolo II del d.lgs. n. 165/2001, dall'art. 29-bis all'art. 34-bis, individuano una pluralità di istituti, tutti riconducibili alla nozione di mobilità: mobilità intercompartimentale (art. 29-bis); passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art. 30); passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (art. 31); collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati (art. 32); eccedenze di personale e mobilità collettiva (art. 33); gestione del personale in disponibilità (art. 34); disposizioni in materia di mobilità del personale (art. 34-bis). Volendo schematizzare, le vicende disciplinate dalle norme in questione possono essere inquadrate nelle distinte figure della mobilità volontaria, della mobilità d'ufficio e della mobilità collettiva per esubero. Partendo dall'analisi dell'art. 29-bis, si può osservare che uno dei maggiori ostacoli ad una più «estesa» attuazione della mobilità è stata la carenza di una disciplina generale sulle equiparazioni tra i livelli di inquadramento del personale. «L'esistenza di tanti comparti di contrattazione ha comportato lo sviluppo di diversi ordinamenti professionali, ognuno con una differente articolazione delle posizioni. Da ciò l'insorgenza di notevoli dubbi sull'inquadramento dei dipendenti in caso di mobilità o, meglio, ancor prima, sull'esistenza di posti in organico vacanti corrispondenti alla professionalità dei dipendenti interessati allo spostamento in mobilità volontaria o da trasferire coattivamente, dubbi che hanno funzionato come deterrente per l'applicazione dell'istituto» (Pasqua). La riforma Brunetta del 2009 è, così, intervenuta inserendo nel corpo del d.lgs. n. 165/2001 l'inedito art. 29-bis dedicato alla “Mobilità intercompartimentale». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata e sentite le Organizzazioni sindacali, «è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramentoprevisti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione». Al d.P.C.M. è, naturalmente, inibito di innovare, modificare o integrare gli ordinamenti professionali dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. La peculiarità della norma è evidente, stante che quella degli ordinamenti professionali è tipicamente una materia da contratto collettivo. La scelta per la fonte pubblicistica appare, in qualche modo, dettata da due ordini di considerazioni: 1) la volontà di superare la ritrosia del sindacato a regolare questa materia; 2) il timore che affidando la regolamentazione alla contrattazione ne sarebbe derivato un sistema di inquadramento «al rialzo». In attuazione di quanto disposto dall'art. 29-bis è stato adottato il d.P.C.M. 26 giugno 2015. BibliografiaPasqua, Le norme sulla mobilità, in amministrativamente.it, 2009. |