Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 32 - Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati 1Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati 1 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonche' gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso: a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualita' di esperti nazionali distaccati; b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce; c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro: a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche; b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea; c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione. 3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati puo' essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale. 3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui alle proprie unità di personale impiegate come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata [sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale] la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite di spesa per l'erogazione della indennità di cui al presente comma 2. 4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa3. [1] Articolo sostituito dall'articolo 21, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234. [2] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 5, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.. [3] Comma modificato dall'articolo 28-ter, comma 1, lettera b) del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112. InquadramentoLa temporanea mobilità internazionale ed europea dei funzionari pubblici italiani si può realizzare secondo tre modalità: – il collocamento fuori ruolo ai sensi della l. n. 1114/1962; – il distacco di funzionari italiani in qualità di Esperti Nazionali Distaccati – END presso le Istituzioni, gli Organi e gli Organismi dell'Unione Europea (art. 32, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 165/2001); – lo scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi (ulteriori ipotesi normate dall'art. 32 d.lgs. n. 165/2001). In via generale, l'art. 1 della l. n. 1114/1962 prevede che il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche può essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo è autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.Il contingente di personale collocato fuori ruolo non può superare complessivamente le 500 unità. La norma fa, comunque, salvo quanto disposto dall'art. 32 del decreto n. 165. Tipologie di servizio temporaneo all'estero.L'art. 32 del decreto n. 165 apre prescrivendo alle amministrazioni pubbliche di favorire e incentivare le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione. Ciò al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni. Segue l'elencazione delle realtà estere presso cui possono essere destinati a prestare temporaneo servizio i dipendenti: a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati; b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce; c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Particolare rilievo assume la possibilità per i dipendenti pubblici di effettuare un periodo di distacco in qualità di Esperto Nazionale Distaccato presso le Istituzioni, gli Organi e gli Organismi dell'Unione Europa. L'istituto dell'END consente ai funzionari di realizzare un'esperienza lavorativa e professionale presso l'UE, permettendo allo stesso tempo a quest'ultima di beneficiare di conoscenze ed esperienze professionali qualificate. Ciascuna istituzione, organo e organismo dell'UE ha una propria disciplina riguardo gli END ma generalmente la durata del distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni con possibilità di proroga fino a quattro anni ed in casi eccezionali di ulteriori due anni addizionali al termine dei 4 anni. Per il distacco è necessario il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza con l'assenso al distacco del funzionario. Il comma 2 dell'art, 32 definisce, poi, il ruolo in materia della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e del Ministero degli affari esteri. Essi, d'intesa tra loro: a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche; b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea; c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione. Nei commi successivi, l'art. 32 specifica che: – il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale (comma 3); – nei casi in cui agli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, le amministrazioni possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite di spesa per l'erogazione di tale indennità (comma 3- bis neo introdotto dall'art. 6, comma 5, del d.l. n. 36/2022; cfr. per gli oneri anche il successivo comma 6); – il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica (comma 4). Ulteriore specificazione è stata aggiunta, ad integrazione, dal d.l. n. 75/2023, introducendo il principio secondo cui la predetta esperienza è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa. Il quadro normativo è completato dal d.P.C.M. n. 184/2014, recante il regolamento di attuazione. Esso, in particolare, fissa i principi che concorrono a un migliore utilizzo dell'istituto del distacco di Esperti Nazionali con la finalità di valorizzare al massimo l'investimento effettuato tramite tale strumento, in un'ottica di Sistema Paese. Tale obiettivo si concretizza assicurando un'adeguata programmazione strategica dei distacchi, il dialogo costante tra amministrazioni di appartenenza e funzionari in distacco, la valorizzazione delle competenze e conoscenze acquisite dall'END in fase di reinserimento nelle amministrazioni di appartenenza al termine del distacco e l'introduzione di un titolo preferenziale valutabile per gli avanzamenti di carriera. BibliografiaVedi sub art. 30. |