Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 39 - Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette 1 ( Art. 42 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituito dall' art. 19 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall' art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall' art. 22, comma 1 del d.lgs n. 387 del 1998 )

Ciro Silvestro

Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette1

(Art. 42 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 22, comma 1 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (A)2.

 

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(A) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il Provvedimento della conferenza unificata 16 novembre 2006, n. 992.

Inquadramento

L'art. 39 del decreto n. 165, modificato dalla l. n. 56/2019, specifica l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere e proporre programmi di assunzioni delle categorie protette anche per i profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non sia previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, nel rispetto dei principi di reclutamento nella P.A., rivolti ai soggetti destinati al collocamento obbligatorio nella P.A.. Il legislatore aggiunge il riferimento a direttive impartite dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (cfr. anche

l'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001).

Il primo dato normativo richiamato dall'art. 39 in esame è la l. n. 68 del 1999 che, considerata la comprovata difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro dei disabili, appresta loro direttamente uno speciale regime di collocamento obbligatorio. La materia è influenzata da fondamentali principî costituzionali (artt. 2,3,4 e 38, comma 3, Cost.) e sovranazionali (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla l. 3 marzo 2009, n. 18).

Il tema si inscrive in quello più ampio della tutela dei lavoratori vulnerabili. È così che sono definiti i lavoratori più facilmente esposti a condizioni di lavoro sfavorevoli, tanto per motivi soggettivi, quali il sesso, la nazionalità, l'età o, appunto, la disabilità, quanto per ragioni oggettive, quali la tipologia contrattuale non standard o le basse competenze professionali possedute (Cinelli, Sandulli).

Come sottolineato anche dalla giurisprudenza, la l. 12 marzo 1999 n. 68 appresta ormai una tutela sostanziale e non più meramente formale alla condizione del disabile, in diretta applicazione dei principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost.. Ciò passando da un sistema autoritativo imperniato sull'inserimento degli invalidi concepito come imposizione alle imprese di un peso in chiave solidaristica, ad un sistema dinamico di servizi, diretto all'inserimento dei disabili nelle imprese attraverso modalità e condizioni volte a soddisfare, da un lato il diritto al lavoro e la valorizzazione delle capacità professionali del disabile e, dall'altro, le esigenze di funzionalità economica.

In tema, cfr. T.A.R. Campania, Napoli II, n. 1425/2002.

Il secondo riferimento normativo richiamato dall'art. 39 è la l. 23 novembre 1998, n. 407. Essa riguarda, in primis. le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed, in particolare i soggetti di cui all'art. 1 della l. 20 ottobre 1990, n. 302, cui fa rinvio l'art. 1, comma 2, della suddetta l. n. 407/1998, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui al primo articolo.

Bibliografia

Cinelli, Sandulli, Diritto al lavoro dei disabili, Torino, 2000.

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