Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 50 bis - (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero) 1 .(Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero)1. 1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorche' assunto con contratto regolato dalla legge locale. [1] Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1, della Legge 22 marzo 2012, n. 38. InquadramentoL'art. 50-bis del decreto n. 165 è stato aggiunto dall'art. 2 della l. n. 38/2012, al fine di riconoscere al personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari e presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale, non solo il diritto a partecipare alle rappresentanze sindacali unitarie (cfr. l'art. 42, comma 3-bis, del decreto n. 165) ma anche quello ad aspettative e permessi sindacali. La norma prevede, infatti, l'applicazione a tale personale dell'art. 50 del d.lgs. n. 165/2001. I lavoratori del Ministero degli affari esteri (sia cittadini italiani che stranieri) il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge del Paese straniero in cui si trova la rappresentanza diplomatica o consolare o l'istituto italiano di cultura risultavano privi, secondo la previgente normativa, della facoltà di esercitare liberamente i loro diritti sindacali, non essendo, peraltro, destinatari della contrattazione collettiva. Tale discriminazione, in stridente contrasto con i principi costituzionali e comunitari, non appariva tener conto dello spirito della privatizzazine del pubblico impiego e dello stesso dettato dell'articolo 93 del d.P.R. n. 18/1967, il quale recita: «il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito (...) dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura»». Il testo dell'A.C. 717, da cui è scaturita la l. n. 38/2012, non prevedeva l'applicabilità al personale assunto con contratto locale del solo art. 50 del d.lgs. n. 165/2001, ma di tutto il Titolo III del medesimo decreto, in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale (artt. 40-50). Nel corso dell'esame parlamentare tale opzione è stata accantonata. La più estesa formulazione presentava alcune criticità, in quanto i riconoscimenti che ne potevano derivare in materia di trattamento economico e di contrattazione collettiva avrebbero potuto aprire delle “finestre normative” complesse, determinando condizioni non facili da gestire. BibliografiaVedi sub art. 50. |