Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 59 - Rilevazione dei costi ( Art. 64 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituito dall' art. 31 del d.lgs n. 546 del 1993 ) (A)Rilevazione dei costi (Art. 64 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1993) (A) [1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi. 2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale. 3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.] 1
--------------- (A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero dell'Economia e Finanze 22 maggio 2018, n. 18. [1] Articolo abrogato dall'articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. InquadramentoArticolo abrogato dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75. |