Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 59 - Rilevazione dei costi ( Art. 64 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituito dall' art. 31 del d.lgs n. 546 del 1993 ) (A)

Ciro Silvestro

Rilevazione dei costi

(Art. 64 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1993) (A)

[1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.

2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.

3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.] 1

 

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(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero dell'Economia e Finanze 22 maggio 2018, n. 18.

Inquadramento

Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

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