Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 60 ter - Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza 1 2

Ciro Silvestro

Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza12

1. Il prefetto puo' segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarita' dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso puo' partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.

[2]  Per la soppressione degli adempimenti inerenti ai piani di cui al presente comma vedi l'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81.

Inquadramento

Il nuovo articolo 60-ter del decreto n. 165, frutto della novella operata dalla l. n. 56/2019, ha per oggetto misure dirette ad assicurare la collaborazione tra i prefetti ed il Nucleo della concretezza, istituito dal precedente articolo 60-bis.

La norma statuisce una forma di vigilanza di stampo collaborativo: i prefetti possono segnalare al Nucleo eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso, personale della Prefettura – UTG potrà partecipare ai successivi sopralluoghi e visite condotti sotto l'egida del Nucleo.

Da ricordare che il precedente art. 60-bis del decreto n. 165 già garantisce uno specifico canale di comunicazione sulla direttrice Nucleo/prefetti. Il legislatore ha, infatti, disposto che qualora sopralluoghi e visite del Nucleo siano effettuati presso enti locali, i relativi verbali devono essere trasmessi anche al prefetto competente territorialmente. Ciò rimarca la bidirezionalità dei rapporti tra i due attori.

Il Prefetto rafforza così il proprio ruolo nell'azione sinergica con gli enti locali, quale collaboratore istituzionale e promotore di un circuito virtuoso volto ad indirizzare l'attività amministrativa ad un processo di miglioramento continuo, in termini di qualità ed efficienza. Il tema più generale è quello delle iniziative per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, specie quelli di minori dimensioni, in una logica di azione di sistema, per fornire ai destinatari spunti e supporto tecnico.

Parte degli interpreti ha espresso dubbi di costituzionalità sulla disposizione in esame. Essa profilerebbe un ulteriore controllo esterno sulla gestione, destinato a mettere sotto tutela l'azione degli enti locali, imputati di scelte poco avvedute. Verrebbe, così, a configurarsi una lesione dell'autonomia che la Carta costituzionale riconosce ai medesimi enti locali, con il rischio di forme indebite di ingerenza (Di Filippo, 1298).

Bibliografia

Di Filippo, La concretezza si è fatta legge dello Stato, la riforma della PA può attendere, in Azienditalia, 2019, 1295.

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