Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 60 quinquies - Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative 1Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative1 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificita' organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 19 giugno 2019, n. 56. InquadramentoL'art. 60-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 approfondisce il profilo dell'applicazione delle disposizioni sul Nucleo di concretezza alle istituzioni scolastiche ed educative. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60-quater (il riferimento è alle speciali norme sul carattere necessitato dei comando e fuori ruoli del personale pubblico chiamato a concorrere all'attività del Nucleo), le disposizioni degli artt. 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni. BibliografiaVedi sub art. 60-bis. |