Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 62 - Commissario del Governo ( Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993 ) (A)Commissario del Governo 1. Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.
--------------- (A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero dell'Economia e Finanze 22 maggio 2018, n. 18. InquadramentoLa formulazione dell'art. 62 del d.lgs. 165/2001 è ancora testualmente riferita alla figura – oggi sostituita dopo la radicale novazione dei rapporti Stato- Regioni seguita alla legge costituzionale n. 3/2001 – del Commissario di Governo, rappresentante dello Stato nel territorio regionale, già normata nei suoi tratti essenziali dall'art. 13 della l. n. 400/1988. Il legislatore delegato del 2001 ha specificato l'attribuzione al Commissario della responsabilità, nei confronti del Governo, dei flussi informativi delle amministrazioni operanti nel territorio regionale. Ad essere richiamato, in particolare, è il flusso attivato attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'art. 60, comma 1, del decreto n. 165. Le stesse comunicazioni del Governo alla regione hanno trovato il proprio canale nel Commissario del Governo. Dopo appena un paio di mesi dall'entrata in vigore del decreto n. 165, è intervenuto il d.P.R. n. 287/2001, recante il nuovo ordinamento delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo. Esso ha disposto che il Prefetto titolare dell'Ufficio del Governo del capoluogo regionale esercitasse anche le funzioni di Commissario del Governo. A seguito della successiva riforma del titolo V Cost., l'art. 10 della l. n. 131/2003, preso atto del mutato scenario, ha istituito la figura del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, alla quale sono attribuiti compiti di raccordo e facilitazione delle relazioni nonché le ulteriori attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. La funzione è stata nuovamente imputata al Prefetto preposto alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della regione. La nuova figura si avvale delle strutture e del personale della medesima Prefettura (Silvestro, 15). Il comma 10 dell'articolo 10 cit. abroga le disposizioni della l. n. 400/1988 che disciplinavano la figura del Commissario. Il successivo comma 11 precisa che «nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al Commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato». È rimasta, quindi, ferma, fra le attribuzioni dei Prefetti di capoluoghi di regione, la competenza specifica, ex art. 62 d.lgs. n. 165/2001, in materia di flussi informativi e controllo del costo del lavoro pubblico, già del Commissario del Governo e ora del Rappresentante dello Stato nel territorio regionale. Per il richiamo dell'art. 62 del d.lgs. n. 165/2001in tema di sanzioni per mancato inserimento delle informazioni relative al Conto annuale nel SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle P.A. cfr. la Circolare del 28 giugno 2021, n 18 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico. BibliografiaSilvestro, Le Prefetture. Uffici territoriali del Governo, 2017, in Sempreviva (a cura di), Ordinamento e attività istituzionali del Ministero dell'interno, Roma, 2020, 13. |