Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 73 - Norma di rinvioNorma di rinvio 1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti colletivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n. 29 del 1993 ovvero del d.lgs n. 396 del 1997, del d.lgs n. 80 del 1998 e d.lgs n. 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. InquadramentoL'art. 73 del d.lgs. n. 165 rappresenta una vera e propria norma di rinvio, conseguente alla espressa abrogazione, da parte del precedente art. 72 del medesimo decreto, del d.lgs. n. 29/1993 (prima privatizzazione) e dei d.lgs. n. 396/1997 e nn. 80 e 387 del 1998 (seconda privatizzazione). Il legislatore ha quindi precisato che quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti fanno riferimento a norme del d.lgs n. 29 del 1993, ovvero del d.lgs n. 396 del 1997, dei d.lgs n. 80 del 1998 e n. 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del decreto n. 165. Le corrispondenze con le precedenti norme sono riportate a corredo dei relativi articoli del decreto 165, accompagnando la rubrica. |