Decreto legislativo - 14/03/2013 - n. 33 art. 19 - Bandi di concorsoBandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione , le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori1. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1 [, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate]2. 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 1253. [1] Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e successivamente dall'articolo 1, comma 145, lettera a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. [2] Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e successivamente dall'articolo 1, comma 145, lettera b), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. [3] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 145, lettera c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per le disposizioni di cui alla presente lettera, vedi il successivo comma 146 dell'articolo 1 della citata Legge 160/2019. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 28. |