Decreto legislativo - 14/03/2013 - n. 33 art. 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubblichePubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano [tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante;] le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi 1. 2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione 2. 2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 2283. [1] Comma modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. [2] Comma sostituito dall'articolo 32, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e successivamente modificato dall'articolo 224, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo. [3] Comma aggiunto dall'articolo 32, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. InquadramentoPer il commento, v. sub |