Il CNDCEC sulla documentazione per l'iscrizione nell’elenco Esperti della composizione negoziata

La Redazione
25 Maggio 2022

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili a seguito di una richiesta di parere da parte dell'ordine di Monza (protocollo 14851 del 30 dicembre 2021), con il pronto ordini n. 100 del 19 maggio 2022 fornisce alcuni chiarimenti in merito ai requisiti per la formazione degli elenchi degli esperti indipendenti nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ex art. 3 D.L. 118/2021, conv., con mod., in L. 147/2021.

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili a seguito di una richiesta di parere da parte dell'ordine di Monza (protocollo 14851 del 30 dicembre 2021), con il pronto ordini n. 100 del 19 maggio 2022 fornisce alcuni chiarimenti in merito ai requisiti per la formazione degli elenchi degli esperti indipendenti nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ex art. 3 D.L. 118/2021, conv., con mod., in L. 147/2021.

In particolare, l'Ordine di Monza chiedeva se “Nel valutare la domanda di iscrizione occorre dunque verificare il possesso di almeno due esperienze tra quelle in precedenza elencate e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti e le cariche ricoperte in società interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo (secondo quanto indicato al punto 7), con allegazione di visura camerale aggiornata della società a favore della quale sono state prestate le attività indicate nella domanda”.

Il CNDCEC precisa che solo nel caso in cui la domanda di iscrizione sia presentata da professionisti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo di enti e società, è richiesta la visura camerale che attesti la positiva ristrutturazione dell'impresa per la quale è stato svolto l'incarico e che stessa non è sottoposta a fallimento o altra procedura di liquidazione.

Per tutti gli altri casi in cui si tratti di rapporto professionale, invece, non è richiesto il certificato camerale e occorre solo verificare se l'incarico sia stato effettivamente svolto dal professionista.

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