Decreto del Presidente della Repubblica - 28/12/2000 - n. 445 art. 30 - (L) Modalità per la legalizzazione di firme(L) Modalità per la legalizzazione di firme 1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 34. |